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Sent. C. Stato 03/08/2010, n. 5170

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Esecuzione di opere diverse da quelle approvate
1. Il reato di lottizzazione abusiva, secondo la definizione contenuta nella L. 1985/47, art. 18, trasfuso senza modificazioni nel D.P.R. 2001/380, art. 30, può essere realizzato mediante attività materiale costituita dalla esecuzione di opere che determinano una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali e regionali, ovvero il compimento di attività negoziale che, attraverso il frazionamento dei terreni, ne modifichi inequivocabilmente la destinazione d’uso a scopo edificatorio.

1. Conf. Cass. pen. 05/10889; Cass. pen. III 08/42471 (La lottizzazione abusiva si configura per effetto del mutamento di destinazione d’uso di un complesso immobiliare la cui originaria destinazione assentita dalla P.A era quella di manufatti in zona artigianale con destinazione laboratorio- alloggio del custode). 1a. (ATED-ABUSI.5) - Ved. Cass. pen. III 8 ottobre 2009 n. 39078 R
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18; D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 30) R

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