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Sent. CGAR. Sicilia 29/03/2010, n. 425

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Opera precaria - Concessione non necessaria 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Costruzioni lungo le coste - Concessione necessaria
1. Il carattere precario di un’opera edilizia (per la quale non è necessaria alcuna concessione edilizia allorché l’opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio) non dipende solo dai materiali utilizzati o dal suo ancoraggio al suolo, bensì anche dall’uso a cui è destinata: una struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo non può considerarsi precaria. I requisiti per poter definire una costruzione precaria possono essere individuati: a) nella destinazione obiettiva finalizzata ad un’esigenza contingente e cioè ad una necessità temporanea; b) nell’intenzione originaria di rimozione della struttura da realizzarsi al venir meno della necessità del soddisfacimento dell’esigenza temporanea; c) nella provata esistenza del rapporto di strumentalità della struttura con la situazione di necessità temporanea. 2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia per costruzioni lungo le coste, sono interventi volti alla diretta fruizione del mare e della costa, quelli di rimessaggio, alaggio e varo di imbarcazioni da diporto, con le connesse attività di assistenza e riparazione di esse ed anche gli impianti di rifornimento carburante, indispensabili per natanti da diporto.

1a. (CED-W.6) - Sulle opere e manufatti di natura precaria [per le quali non occorre concessione edilizia (ora, permesso di costruire)) e non, ved. C.Stato IV 22 dicembre 2007 n. 6615 R [Ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. e).5, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, occorre il permesso di costruire anche per gli interventi di nuova costruzione per l’installazione di manufatti leggeri (come roulottes, campers ecc., che non siano precari, cioè che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee); Cass. pen. III 12 settembre 2007 n. 34412 R e 13 novembre 2002 n. 38073 [R=W13N0238073]; (Il permesso di costruire è necessario per le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo e nel suolo, a meno che non siano precarie); C. Stato V 2 maggio 2001 n. 2471 R (La concessione edilizia non è necessaria per l’opera precaria cioè per l’opera la quale - anche se il suo mantenimento in loco duri alcuni anni - serve a soddisfare, per determinati periodi di tempo, specifici scopi); V 15 giugno 2000 n. 3321 R (Manufatto precario - per il quale non occorre concessione edilizia - è un manufatto che non ha una utilità prolungata nel tempo); Cass.pen. III 26 marzo 1999 n. 4002 [R=W26M994002](La natura precaria di un manufatto - che implica l’esecuzione della concessione edilizia - si desume dal suo uso precario e temporaneo non essendo sufficiente che si tratta di un manufatto smontabile e non infisso al suolo); C. Stato V 6 aprile 1998 n. 415 R [1. La concessione edilizia è necessaria per installare un container fissato al suolo - 2. È necessaria per la collocazione di un’antenna - per straordinario, nella specie, alta 8 m. - ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti); V 12 novembre 1996 n. 1317 R (La C.ED. è necessaria per l’esecuzione di strutture infisse nel terreno); V 24 febbraio 1996 n. 226 R (La CED è necessaria anche per manufatto non infisso al suolo ma che abbia una utilizzazione permanente, come una rivendita stagionale di alimenti e bevande); V 7 settembre 1995 n. 1283 R(Le opere per l’installazione delle antenne trasmittenti radiotelevisive non richiedono la CED); Cass. pen. III 26 maggio 1994 n. 6172 [R=W26MA946172] (CED necessaria per costruzione realizzata mediante due containers collegati fra di loro; e nozione di opera non precaria); III 6 maggio 1994 n. 5326 [R=W6MA945326] (La CED è necessaria per qualsiasi opera infissa od appoggiata al suolo con carattere di stabilità e non solo manufatti compresi nelle attività murarie; necessaria, nella specie per un pontone galleggiante destinato a servizi aeroportuali); III 30 luglio 1992 n. 8533 [R=W30L928533] (Sulla nozione di opera precaria edificata per sopperire a bisogni temporanei, per la quale non occorre concessione edilizia). 2. Conf. Csi 6 marzo 2008 n. 144 [R=WCSI6M08144](sulla prima parte della massima) e 18 maggio 2007 n. 390 [R=WCSI18MA07390](sulla seconda parte).

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