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Sent.C. Stato 26/02/2010, n. 1142

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1. Progetto oo.pp. - Progetto definitivo - Diverso dal progetto preliminare - Rinnovazione dell’istruttoria ai fini del rilascio VIA- Necessità
1. L’art. 42, c.4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, prevede, in tema di progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale, che Qualora si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, l’autorità competente adotta i provvedimenti relativi all’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. In altri termini, anche in caso di progetto sensibilmente diverso, la norma impone la rinnovazione dell’istruttoria ai fini del rilascio della VIA; a maggior ragione, il successivo procedimento autorizzatorio non può che svolgersi sullo stesso progetto che la VIA abbia ottenuto, sicché, nel caso di variazioni sostanziali del medesimo che portino ad un progetto sensibilmente diverso deve al riguardo essere acquisita nuova VIA su quest’ultimo, pena altrimenti l’elusione del giudizio di compatibilità ambientale e restando ovviamente irrilevante l’istruttoria compiuta sul progetto variato in sede di conferenza di servizi.

1. Conf. C. Stato VI 12 maggio 2006 n. 2694; [R=WCS12MA062694] C. giust. CE 4 maggio 2006 n. C-290/2003. [R=WCG4MA06290] Ved. C. Stato V 16 giugno 2009 n. 3849 R; C. Stato VI 31 gennaio 2007 n. 370. [R=WCS31GE07370] 1a. (PGDL.6) - Sui tre livelli della progettazione ved. C.Stato IV 29 maggio 2009 n. 3364 R (Progetto definitivo - Dopo la sua approvazione, la P.A. ha l’obbligo di comunicare alle parti interessate l’avviso dell’avvio del procedimento ex art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241); IV 12 maggio 2009 n. 2910 R (Lo studio di prefattibilità ambientale fa parte del progetto preliminare); V 17 ottobre 2008 n. 5093 R (1. In sede di progetto esecutivo di lavori pubblici è precluso introdurre modifiche al progetto definitivo che mutano il tipo di opera appaltata ecc.; 2. Il vertice politico dell’ente locale competente può apportare prescrizioni migliorative del progetto definitivo); IV 22 luglio 2005 n. 3917 R [1. Progetto preliminare delle opere di preminente interesse nazionale ex D. Lgs. 20 agosto 2002 n. 190 (Legge su infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) - Differenza rispetto al progetto preliminare di cui all’art. 16, L. 11 febbraio 1994 n. 109; Seguono altre norme del D. Lgs. 02/190]; IV 30 giugno 2005 n. 3519 R [Il triplice livello della progettazione di opere pubbliche (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) non può subire contrazioni od accorpamenti]; IV 30 giugno 2005 n. 2392 [R=WCS30G052392] [Osservanza (anche nell’appalto concorso) della normativa sui 3 livelli di progettazione - Stretta osservanza del progetto esecutivo al progetto definitivo]; IV 31 marzo 2005 n. 1417 R [Il procedimento dei tre tipi successivi di progetto previsti per l’attività di progettazione delle opere pubbliche (tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo) non può essere derogato o alterato]; IV 13 febbraio 2004 n. 561 R (Non vi è alcuna disposizione che precluda al professionista incaricato della progettazione preliminare di un’opera pubblica di partecipare all’appalto per la progettazione definitiva, anzi è privilegiato proprio il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi di progettazione, ex art. 17, c. 41 sexies, L. 94/109); II Parere, 12 novembre 2003 n. 1855 ; IV 5 settembre 2003 n. 4970 R (La progettazione esecutiva deve essere redatta in stretta conformità al progetto definitivo); IV 19 marzo 2003 n. 1467 R (Per i tre livelli di progettazione stabiliti dall’art. 16 L. 94/109 non sono previsti accorpamenti o contrazioni); IV 23 novembre 2002 n. 6436 R [Sulle caratteristiche ed i requisiti dei tre progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo) di successivi approfondimenti tecnici]. 1n. - La progettazione - ai sensi dell’art. 93 del Cod. LSF, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (che corrisponde all’art. 16 della abrogata L. 11 febbraio 1994 n. 109; mentre all’art. 17 di quest’ultima corrispondono gli artt. 90, 91 e 92 del Cod. LSF) - si articola secondo 3 livelli. Il progetto preliminare (c.3; ved. artt. 18 a 24 del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554): - consiste in una relazione in cui sono definite le caratteristiche dei lavori, le esigenze da soddisfare e le prestazioni da fornire; - deve consentire l’avvio della procedura di esproprio. Il progetto definitivo (c.4; ved. artt. 25 a 34 Reg.) - individua compiutamente i lavori da eseguire e contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio di autorizzazioni ed approvazioni; - consiste: - in una relazione; - nello (ev.) studio di impatto ambientale; - in disegni generali; - negli studi e indagini preliminari; - nei calcoli preliminari di strutture ed impianti. Il progetto esecutivo (c.5; ved. artt. 35 a 45 Reg.) - è redatto in conformità al progetto definitivo (ed anche nel pieno rispetto delle successive prescrizioni, della concessione edilizia ecc.); - determina dettagliatamente i lavori da realizzare (descrizione: forma, tipologia e qualità; dimensione; prezzo) come da: - relazioni (ved. artt. 36 e 37 Reg.); - calcoli esecutivi di strutture ed impianti (ved. art. 39 Reg.); - elaborati grafici, compresi particolari costruttivi (ved art. 38 Reg.); - capitolato speciale d’appalto (ved. art. 45 Reg.); - computo metrico estimativo (ved. art. 44 Reg.); - elenco dei prezzi unitari (ved. art. 43 Reg.); - piano di manutenzione dell’opera (ved. art. 40 Reg.).
(D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 42, c.4) R

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