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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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Sent. C. Cass. 30/05/2008, n. 14617
Sent. C. Cass. 30/05/2008, n. 14617
Sent. C. Cass. 30/05/2008, n. 14617
1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Parcheggio - Disciplina ex art. 41 sexies, L. 42/1150 - Installazione di autorimessa negli spazi relativi - Conseguenze
1. Il vincolo pubblicistico - imposto dall’art. 41 sexies della L. 42/1150, come modificato prima dall’art. 18 della L. 67/765 e poi dall’art. 2 della L. 89/122 - secondo cui nelle aree di pertinenza delle nuove costruzioni devono essere riservati a parcheggio appositi spazi, non può vedersi realizzato ove su tali spazi venga installata un’autorimessa; ne consegue che, in un caso del genere, la domanda con la quale il privato proprietario titolare del diritto di uso del parcheggio abbia chiesto la declaratoria di nullità del contratto col quale l’originario costruttore aveva alienato ad un terzo l’area poi utilizzata per l’autorimessa non implica l’inammissibilità della domanda subordinata di riconoscimento del diritto d’uso sulla medesima area da adibire a parcheggio, non essendo quest’ultima in alcun modo dipendente da quella di nullità.
1. Ved. Cass. 16 gennaio 2008 n. 730;[R=W16GE08730] 23 marzo 2004 n. 5755 R 9 novembre 2001 n. 13857; [R=W9N0113857]19 aprile 1994 n. 3717 R
1a. PARCHEGGIO
1. Il parcheggio da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari: a) se all’interno del perimetro del fabbricato esistente, può realizzarsi nel sottosuolo degli immobili oppure nei locali di piano terra; b) se in aree pertinenziali esterne, può realizzarsi unicamente nel sottosuolo (Csi 27 ottobre 2006 n. 588).R
2. La realizzazione di autorimesse o parcheggi per autovetture su aree pertinenziali ad un fabbricato preesistente, ai sensi dell’art. 9 della L. 24 marzo 1989 n. 122 è soggetta ad autorizzazione gratuita solo se realizzata nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato stesso [Cass. Pen. III 15 ottobre 2001 n. 37013 [R=WP15O0137013] (Diversamente è necessario il preventivo rilascio della concessione edilizia)]; Cass. Pen. III 18 febbraio 1993 n. 2238[R=WP18F932238]
La norma dell’art. 9, L. 89/122 non può applicarsi per la costruzione di nuovi edifici (C. Stato V 27 settembre 1999 n. 1185 R; V 3 giugno 1996 n. 621R) o per una costruzione nuova ed autonoma rispetto all’edificio esistente (Csi 26 giugno 2002 n. 299).[R=WCSI26G02299]
La realizzazione suddetta è possibile anche in deroga ai vigenti regolamenti edilizi e piani urbanistici (C. Stato V 27 settembre 1999 n. 1185)R.
La norma del citato art. 9 è violata dal costruttore che adibisca l’area stessa ad autorimessa a pagamento, pur mettendola anche a disposizione dei proprietari delle unità abitative (Cass. 19 aprile 1994 n. 3717)R.
3. Ai fini del rilascio della concessione edilizia le aree di parcheggio vanno realizzate tenendo conto anche dei volumi interrati utilizzabili per le previste attività produttive, esclusi solo i cd. Volumi tecnici e le aree interrate eventualmente destinate a parcheggio coperto (C. Stato V 15 febbraio 2001 n. 790).R
4. È vietata l’alienazione delle aree destinate a parcheggio separatamente dall’unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza (Cass. 12 maggio 2000 n. 6086).R
5. La concessione edilizia per nuove costruzioni è condizionata alla previsione di aree per parcheggi (Cass. 3 luglio 1999 n. 6894).R
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse devono essere riservati appositi spazi per parcheggi, in misura di almeno 1 m2 per ogni 20 m3 di costruzione (Cass. 16 febbraio 1996 n. 1196 ;R 27 aprile 1993 n. 4934;R 21 aprile 1993 n. 4691;R C. Stato IV 3 febbraio 1992 n. 140).R
6. Il proprietario costruttore che abbia riservato, secondo legge, apposita area a finalità di parcheggio ha diritto al corrispettivo da parte dei proprietari delle unità abitative cui spetta il diritto reale di uso di tale area (Cass. 7 maggio 1994 n. 4465).[R=W7MA94465]
1n. L. 17 agosto 1942 n. 1150 - Art. 41 sexies: ved. Cass. 3 marzo 2008 n. 5741R
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies (1n);R L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18; RL. 24 marzo 1989 n. 122, art. 2]R |
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