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Delib. G.R. Campania 04/12/2018, n. 814

Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento regionale n. 1/2010 e della DGR n. 62 del 23/02/2015.
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Testo del provvedimento


Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente


Premesso che

a. la Regione Campania con Reg. reg. n. 1/2010 emanato con D.P.G.R. 29 gennaio 2010, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza" ha disciplinato il procedimento di valutazione di incidenza in Regione Campania;

b. come previsto dall'art. 9, comma 2 del Reg. reg. n. 1/2010 emanato con D.P.G.R. 29 gennaio 2010, n. 9, con Delib.G.R. 19 marzo 2010, n. 324 sono state approvate le "Linee-guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania";

c. con Delib.G.R. n. 62 del 23 febbraio 2015 è stato approvato il "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L.R. n. 16/2014;

d. la citata Delib.G.R. n. 62 del 23 febbraio 2015 ha previsto di "Disporre che con successivo atto si provvederà, anche al fine di uniformare le attività amministrative in materia di Valutazione di Incidenza sul territorio della Regione Campania, a fornire i necessari indirizzi per l'esercizio delle competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L.R. n. 16/2014 e ad individuare le attività necessarie ai fini del controllo delle attività svolte dai Comuni in virt&ugr

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Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania


PREMESSA

La "Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata HABITAT ha come scopo principale la promozione del mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali e contribuendo all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole. In particolare all'articolo 6, comma 3 prevede che "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.". Le disposizioni del citato comma 3 si applicano, ai sensi della stessa Direttiva, ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), queste ultime individuate ai sensi della "Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici", comunemente denominata UCCELLI (sostituita integralmente dalla "Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 gennaio 2010). Di seguito l'insieme di tali siti e zone sarà denominato "siti della rete Natura 2000".

Da quanto esposto è evidente che la valutazione di incidenza è necessaria per piani, programmi, opere e interventi che, indipendentemente se localizzati in ambiti interni o esterni ai siti della rete Natura 2000, per loro localizzazione o caratteristiche, possono produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel o nei siti stessi.

La direttiva HABITAT è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.P.R. n. 357/97, successivamente modificato dal D.P.R. n. 120/03, che all'articolo 5 riporta le disposizioni relative alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, comma 3 della Direttiva.

Con D.P.G.R. n. 9 del 29 gennaio 2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 1° febbraio 2010, è stato emanato il Reg. reg. n. 1/2010 emanato con D.P.G.R. 29 gennaio 2010, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza", di seguito Reg. reg. n. 1/2010 emanato con D.P.G.R. 29 gennaio 2010, n. 9.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, art. 1 della L.R. n. 16/2014 - come di recente modificate dall'art. 4 della L.R. n. 26/2018 - inerenti la possibilità per i Comuni di richiedere la competenza in materia di Valutazione di Incidenza, non hanno modificato le modalità per l'effettuazione delle procedure, che restano regolamentate secondo le disposizioni del Regolamento 1/2010 tutt'oggi vigente. Con Delib.G.R. n. 740 del 13 novembre 2018 il "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" (ex Delib.G.R. n. 62 del 23 febbraio 2015) è stato adeguato alle modifiche di cui all'art. 4 della L.R. n. 26/2018.

Le presenti Linee-guida, quindi, sostituiscono le Linee-guida emanate con Delib.G.R. n. 167/2015 elaborate in ottemperanza alle previsioni del Regolamento 1/2010 (art. 9, comma 2) e tengono conto sia dei nuovi assetti amministrativi che si determineranno a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 16/2014 che delle disposizioni di cui Delib.G.R. n. 740 del 13 novembre 2018.


1. AUTORITÀ COMPETENTI


1.1 AUTORITÀ REGIONALE

Il Reg. reg. n. 1/2010 emanato con D.P.G.R. 29 gennaio 2010, n. 9 individua nella Regione Campania, AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 02 Tutela dell'Ambiente - Servizio VIA VI, - l'Autorità competente per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza in Regione Campania.

Alla luce della riorganizzazione degli Uffici regionali di cui al Reg. reg. n. 12/2011 e ai successivi atti consequenziali l'Ufficio a cui è attribuita la funzione di Autorità Competente in materia di Valutazione di Incidenza delle procedure di competenza della Regione è lo Staff Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

La L.R. n. 16/2014, art. 1, comma 4 ha previsto la possibilità, per i Comuni, di richiedere l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza.

Con Delib.G.R. n. 740 del 13 novembre 2018 è stato emanato il "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza", nel seguito Disciplinare, sulla scorta del parere dell'Avvocatura regionale prot. 778816 del 18 novembre 2014.

Nel Disciplinare è stato specificato che, anche a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai Comuni "autorizzati", restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i siti marini delle Rete NATURA 2000;

- inerenti l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale;

- integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria).

Nello stesso Disciplinare è precisato che sono di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia di Valutazione di Incidenza, nei termini previsti dal D.P.R. n. 357/1997, nonché di controllo dei Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n. 16/2014 e che in materia di sorveglianza si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del D.P.R. n. 357/1997.

Sulla scorta delle competenze come delineate nel Disciplinare, lo Staff Valutazioni Ambientali svolge anche le funzioni di indirizzo e di controllo in relazione alle competenze dei Comuni attribuite ai sensi della L.R. n. 16/2014, art. 1, commi 4 e 5.


1.2 AUTORITÀ DELEGATE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Nel Disciplinare è stato chiarito che i Comuni, a seguito dell'emanazione del pertinente decreto dirigenziale dello STAFF Valutazioni Ambientali, sono competenti alle Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio;

- inerenti gli atti di pianificazione comunale non riguardante l'intero territorio del comune e non ricadenti nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria).

Tali funzioni devono essere svolte nei termini stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché nel rispetto del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle attività previste ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo da parte dello STAFF Valutazioni Ambientali.


2. CRITERI E INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 DEL REG. REG. N. 1/2010

Dalle disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 si evince che la valutazione di incidenza è necessaria per piani, programmi, opere e interventi che, indipendentemente se localizzati in ambiti interni o esterni ai siti della rete Natura 2000, per loro localizzazione o caratteristiche, possono produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel o nei siti stessi.

Appare quindi difficile indicare a priori i limiti oltre i quali diventa necessario sottoporre i piani, i programmi, i progetti e gli interventi a valutazione appropriata; in linea generale sarà ancora la valutazione caso per caso ad orientare le scelte relative alla procedura da adottare.

Una più completa conoscenza dei caratteri fisico - biologici - ecologici dei siti, dello stato di conservazione di habitat e specie e delle specifiche vulnerabilità, potrà consentire, anche sulla base delle indicazioni provenienti dagli studi già realizzati, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione, una corretta definizione delle soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle "Linee-guida per la gestione dei siti Natura 2000" elaborate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (D.M. 3 settembre 2002).

Tuttavia, alla luce delle esperienze effettuate durante l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza in ambito regionale e nel rispetto del principio che la presenza e la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, di cui agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, devono essere comunque garantite, il Reg. reg. n. 1/2010 emanato con D.P.G.R. 29 gennaio 2010, n. 9 all'articolo 3, comma 1, ha individuato i progetti e gli interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000 e per i quali, pertanto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del D.P.R. n. 357 del 1997, non risulta necessaria la valutazione di incidenza.

Tali interventi sono i seguenti:

a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;

b) gli interventi finalizzati esclusivamente alla gestione dei siti Natura 2000, qualora previsti espressamente dall'eventuale piano di gestione specificamente approvato o dalle misure di conservazioneN1, a condizione che siano indicate le aree di intervento e le modalità di realizzazione, o valutati dal soggetto gestore come direttamente connessi e necessari ad uno stato di conservazione soddisfacente del sito;

c) le realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444N2 , nonché gli ampliamenti, i completamenti edilizi e gli adeguamenti funzionali o tecnologici di edifici pubblici esistenti derivanti dalle disposizioni vigenti;

d) relativamente al patrimonio edilizio esistente:

- gli interventi di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d) N3, inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare;

- gli interventi di adeguamento tecnologico, resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, anche in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche N4;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie e le opere di miglioramento della sicurezza della viabilità; tali interventi non devono comportare: variazioni di tracciato, ampliamenti della sede stradale, modifica della categoria di opera e relativo manto stradale, utilizzo di specie vegetali alloctone nel caso di eventuali piantumazioni, abbattimento o rimozione di specie vegetali soggette a specifici regimi di tutela, utilizzo di fitofarmaciN5;

f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;

g) gli interventi di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, purché previsti da un piano di cartellonistica approvatoN6;

h) le realizzazioni di recinzioni e muri e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e nuovi interventi relativi ad impianti tecnologici, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee E) di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; gli impianti tecnologici ricadenti in zona E) sono esclusi dalla valutazione a condizione che insistano sulla rete stradale esistente;

i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:

- gli interventi relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole N7 che non comportino consumo di suolo, purché gli stessi immobili a seguito degli interventi possano essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa;

- la realizzazione di muretti a secco N8;

- le recinzioni realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, comprese le recinzioni in rete a maglia metallica limitatamente a quelle finalizzate a delimitare piccoli allevamenti di animali domestici; tali recinzioni dovranno essere realizzate in modo da non interrompere la connettività ecologica del territorio, né determinare l'interclusione di spazi naturali;

- la realizzazione di elementi di demarcazione tramite essenze arboree e arbustive o elementi naturali quali siepi, frangivento e boschetti realizzati con specie coerenti alla fascia fitoclimatica, purché non interrompano la connettività ecologica del territorio, né determinino l'interclusione di spazi naturali;

- le ricorrenti pratiche agricole, compresi gli interventi su orti e frutteti, purché non comportino l'eliminazione di elementi naturali presenti quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali, zone umide, alberi isolati, ecc.;

j) gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali;

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Allegato 1 - Dati territoriali georeferenziati

Parte di provvedimento in formato grafico


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