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Sent.C. Cass. 07/03/2007, n. 5274

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Documentazione - Dichiarazione di conoscenza dei luoghi - Valore. 2. Appalti ll.pp. - Controversie - Accordo bonario - Art. 31 bis., c. 1, L. 94/109 - Procedura da attivare prima di quella arbitrale.
Negli appalti ll.pp. la circostanza che, in base all’art. 1 del D.P.R. n. 1962/1063, per partecipare alla gara l’impresa fosse tenuta a presentare una dichiarazione contenente l’attestazione di essersi recata sul luogo e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari idonee ad influire sull’esecuzione delle opere, non implica debba farsi carico di considerazioni di opportunità ambientale e tecnica circa la reale esecutività delle opere e circa le scelte fatte al riguardo dall’amministrazione nel bandire la gara. Negli appalti ll.pp. - qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo dell’opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell’importo contrattuale - la P.A. appaltante ha il dovere di attivare la procedura del tentativo di accordo bonario ex art. 31 bis, c. 1 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, come passaggio che deve precedere il ricorso al procedimento arbitrale al fine di accelerare la risoluzione del contenzioso.

1a. - Sulla dichiarazione di conoscenza dei luoghi ved. Cass. 18 settembre 2003 n. 13734 R e 21 dicembre 1996 n. 11469 R (Non è clausola di stile); 24 giugno 1996 n. 5820 R (Equivale a presunzione di conoscenza delle canalizzazioni sotterranee per un appalto di costruzione di fognature cittadine). Ved. anche «Dichiarazione di conoscenza dei luoghi» in paragrafo 4. della «Consegna dei lavori» e «Dichiarazione di conoscenza dei luoghi per l’ammissione a gara d’appalto» (In queste due Note sono citate le suddette Cass. 1996/11469; 199/5820; 25 luglio 1990 n. 7536;R 13 luglio 1983 n. 4760;[R=W13L834760] 6 aprile 1982 n. 2102).[R=W6A822102] 2a.- Ved. «L’accordo bonario negli appalti ll.pp.» e «L’accordo bonario nei lavori pubblici secondo il Codice LSF» .
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 1)[R=DPR106362] (L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 31 bis, c. 1)R

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