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Sent. C. Cass. pen. 10/11/2006, n. 37299

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Violazione edilizia del preposto o del D.L. - Responsabilità del committente.
1. La responsabilità del committente per la violazione edilizia commessa dal preposto o dal direttore dei lavori trova il fondamento nell’omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto perchè l’opera soddisfa un suo preciso interesse; ogni committente ha l’obbligo di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative, poichè la responsabilità penale che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge non può essere delegata ad altri.

1. Conf. Cass. pen. III 1983 n. 266.

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