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Sent. C. Cass. pen. 06/09/2006, n. 29741

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Opere in cemento armato - Artt. 1 e 4 L. 71/1086 - Denuncia inizio lavori - Necessità. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Normativa antisismica - L. 1974 n. 64 - Ambiti di applicazione.
1. Le norme di cui agli artt. 1 e 4 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 si riferiscono a tutte le opere in cemento armato e c.a. precompresso senza alcuna distinzione circa le dimensioni e le caratteristiche, richiamate, invece, dall’art. 2 al fine di individuare il tecnico qualificato (ingegnere, architetto oppure geometra) cui commettere la redazione del progetto e la direzione dei lavori. L’art. 1, c. 4 della legge n. 1086 del 1971 indica una prescrizione, quella della denuncia dell’inizio dei lavori con conglomerato cementizio, a cui il costruttore deve attenersi per consentire all’ente preposto di venire a conoscenza dell’attività costruttiva e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità. Sicchè deve essere sempre rispettata la normativa sul cemento armato, anche quando non è necessario il permesso di costruire. 2. Le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata ancor più ampia di quelle relative alle opere in conglomerato cementizio armato in quanto pongono norme che, coerentemente alle esigenze di più rigorosa tutela dell’incolumità pubblica nelle zone dichiarate sismiche, si applicano, omnicomprensivamente a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. Anzi, proprio l’impiego di elementi strutturali meno solidi e duraturi rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte ai fini preventivi in questione.

1. Ved. Cass. pen. III 10 giugno 1996, Sangiorgi (Nella fattispecie sono irrilevanti alcune «circolari» amministrative regionali emanate in senso contrario). 2. Ved. Cass. pen. III 18 gennaio 2006, Solis; 27 aprile 2004, Chiari; 29 maggio 2002, Bianchini; 26 settembre 2001, Tucci. 1. e 2. Ved. anche Cass. pen. III 6 settembre 2006 n. 29764 e 23 marzo 2006 n. 10205.R
(L. 5 novembre 1971 n. 1086, artt. 1, 2 e 4 )R (L. 2 febbraio 1974 n. 64)R

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