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Sent. C. Cass. 07/06/2006, n. 13338

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Distanze tra costruzioni - Limitazioni ex art. 41 quinquies L. 42/1150 - Obbligo di rispetto - D.M. 68/1444 - Obbligo di osservanza.

1. In tema di distanze legali, le limitazioni previste dall’art. 41 quinquies della legge urbanistica n. 1150 del 1942, introdotto dall’art. 17 della legge n. 765 del 1967, si estendono anche ai Comuni dotati di regolamento edilizio, se esso è privo di norme disciplinanti i distacchi tra costruzioni; viceversa, nel caso in cui il regolamento contenga tali disposizioni, esse prevalgono, fermo restando, per i regolamenti approvati dopo l’entrata in vigore della legge n. 765, l’obbligo di rispettare la norma sul distacco minimo di dieci metri tra pareti finestrate, stabilito dal D.M. n. 1444 del 1968, potendo detti regolamenti solo prevedere un distacco maggiore.

Ved. Cass. 3 febbraio 1999 n. 886R; 22 novembre 1994 n. 9871 [R=W22N949871]. Ved. Cass. 29 maggio 2006 n. 12741R


(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies; R L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17;R D.M. 2 aprile 1968 n. 1444)R

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