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Sent.C. Stato 04/09/2006, n. 5088

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1. Appalti ll.pp. - Prezzo chiuso - Decreto ex art. 26, c. 4, L 94/109 - Silenzio P.A. su richiesta di emanazione - Illegittimità.
1. Negli appalti ll.pp., l’art. 26, c. 4 della L. 94/109 va inteso nel senso che il decreto ministeriale previsto dalla sua seconda parte, al fine di fissare l’eventuale percentuale di aumento del prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta (c.d. «prezzo chiuso»), determinata nella misura eccedente la percentuale del 2% di differenza tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmato nell’anno precedente, vada comunque annualmente emanato da parte dell’Amministrazione competente. Si deve infatti ritenere che, anno per anno, spetti necessariamente all’Amministrazione di effettuare il rilievo dello scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale, perché solo ove tale operazione sia compiuta è possibile affermare o negare che la seconda abbia avuto una eccedenza percentuale rispetto alla prima superiore al 2%.


(L. 11 febrraio 1994 n. 109, art. 26, c. 4)R

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