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Sent.C. Cass. 11/01/2006, n. 268

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Cessione dei crediti - Adesione P.A. - Necessità - Limite temporale.
1. Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'«adesione» della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 Cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacchè, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 Cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la «inefficacia provvisoria» della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti, Pertanto, allorchè il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.

1. Ved. Cass. 10 settembre 2003 n. 13223R 28 gennaio 2002 n. 981; [R=W28GE02981] 23 novembre 2000 n. 15153.[R=W23N0015153] 1a. - Sulla cessione dei crediti ved. Cass. 10 settembre 2003 n. 13223 R [Sul divieto di cessione di credito ex art. 339 L. ll.pp. 1865/2248, All. F (Il detto art. 339 è stato abrogato, con altri articoli della stessa legge, dall'art. 231 del nuovo Reg. ll.pp., D.P.R. 1999/554)]; Cass. 3 ottobre 2000 n. 13075 R e 18 novembre 1994 n. 9789 R (La mancanza di adesione della P.A. alla cessione dei crediti dell'impresa è causa di inefficacia della cessione stessa).
(Cod. civ. art. 1260; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, art. 9;R R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 70)R

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