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Sent.C. Cass. 05/04/2005, n. 6992

50319 50319
1. Appalti ll.pp. - Controversie - Composizione in via amministrativa delle contestazioni fra direttore lavori ed appaltatore - Esperibilità di ricorso - Giurisdizione ordinaria.
1. In tema d'appalto d'opere pubbliche, (l'abrogato) art. 42 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nel delineare il procedimento per la definizione in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con il R.D. 25 maggio 1895 n. 350, di controversie insorte nella fase d'esecuzione dei lavori, ha riguardo unicamente alle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore a seguito delle domande o delle riserve formulate dall'impresa in corso d'opera, con iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori è tenuto ad esporre le due controdeduzioni. La determinazione assunta all'esito del previsto procedimento si configura non già com'espressione di un accordo tra le parti, ma come autonoma emanazione dell'ente appaltante, avverso la quale è esperibile il normale ricorso al giudice ordinario (o l'acceso agli arbitri), che non è rivolto all'annullamento di detta determinazione, ma all'accertamento della fondatezza delle pretese dell'appaltatore ed alle conseguenti pronunce di condanna. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie di controversia relativa ai crediti dell'appaltatore riconosciuti dallo IACP. Con l'adozione del provvedimento intervenuto in sede di risoluzione della controversia in via amministrativa, ai sensi del citato art. 42; ed hanno del pari escluso che l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'appaltatore, il giorno precedente all'adozione del detto provvedimento, contenente la rinuncia al giudizio anteriormente promosso per azionare pretese patrimoniali, integrasse, nel caso, un momento o un profilo della determinazione assunta dall'ente appaltante, tale da comportare la configurabilità di una delibera contrattata, «ex» art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo).


(R.D. 25 maggio 1895 n. 350; [R=RD25MA95] D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 42 [R=DPR106362]; L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 11)R

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