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Sent.C. Stato 31/03/2005, n. 1417

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1. Opere pubbliche - Progettazione - Tre livelli ex. art. 16 L. 94/109 - Inderogabilità.
1. Ai sensi dell'art. 16 L. 11 febbraio 1994 n. 109, l'attività di progettazione delle opere pubbliche si articola in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici (progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo); pertanto il procedimento dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogato o alterato, perché risponde all'esigenza di assicurare una compiuta programmazione dell'intervento pubblico.

La progettazione - ai sensi dell'art. 16 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 - si articola secondo 3 livelli. IL PROGETTO PRELIMINARE (c. 3; ved. artt 18 a 24 del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554): - consiste in una relazione in cui sono definite le caratteristiche dei lavori, le esigenze da soddisfare e le prestazioni da fornire; - deve consentire l'avvio della procedura di esproprio. IL PROGETTO DEFINITIVO (c. 4; ved. artt. 25 a 34 Reg.) - individua compiutamente i lavori da eseguire e contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio di autorizzazioni ed approvazioni; - consiste: - in una relazione; - nello (ev.) studio di impatto ambientale; - in disegni generali; - negli studi e indagini preliminari; - nei calcoli preliminari di strutture ed impianti. IL PROGETTO ESECUTIVO (c. 5; ved. artt. 35 a 45 Reg.) - è redatto in conformità al progetto definitivo (ed anche nel pieno rispetto delle successive prescrizioni, della concessione edilizia ecc.); - determina dettagliatamente i lavori da realizzare (descrizione: forma, tipologia e qualità; dimensione; prezzo) come da: - relazioni (ved. artt. 36 e 37 Reg); - calcoli esecutivi di strutture ed impianti (ved. art. 39 Reg.); - elaborati grafici, compresi particolari costruttivi (ved art. 38 Reg.); - capitolato speciale d'appalto (ved. art. 45 Reg); - computo metrico estimativo (ved. art. 44 Reg.); - elenco dei prezzi unitari (ved. art. 43 Reg.); - piano di manutenzione dell'opera (ved. art. 40 Reg.). L'art. 16, c. 7 della L. 94/109 si ferma poi sugli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza (ved. art. 41 Reg.) - ex D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 - ed alle prestazioni professionali e specialistiche. Ved. C. Stato IV 5 settembre 2003 n. 4970 R (L'osservanza della normativa sull'attività di progettazione secondo i tre livelli successivi di approfondimento tecnico ex art. 16 L. 94/109 comporta che il progetto esecutivo deve essere conforme al progetto definitivo).
(L. 11 febbraio 1994 n. 109 art. 16) R

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