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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 31/10/2018, n. 16
Regolam. R. Puglia 31/10/2018, n. 16
Regolam. R. Puglia 31/10/2018, n. 16
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Art. 2 - Principi generali1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, disciplina i procedimenti amministrativi connessi all’attuazione della legge regionale n. 15/2017 conformandoli |
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Art. 3 - Finalità1. Il presente Regolamento definisce: a. le norme tecniche e le procedure per l’effettuazione del censimento dei beni di cui all’articolo 2, comma 6 e di quelli di cui all’articolo 2 bis, comma 1 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26; b. le modalità per la presentazione della richiesta di inserimento nella Banca della Terra d |
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Art. 4 - Norme tecniche e procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni incolti o abbandonati1. Le presenti procedure sono applicate ai terreni incolti o abbandonati, di seguito ‘terreni’, intesi quali i terreni agricoli suscettibili di coltivazione, compresi i fabbricati rurali insistenti che non siano destinati a utilizzazione agraria o agro-zootecnica da almeno due anni. Per terreni agricoli si intendono i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati. 2. Non costituiscono terreni abbandonati o incolti, ai sensi del presente Regolamento, quelli di cui all’art. 1 comma 3 della L.R. legge regionale 20 maggio 2014, n. 26. 3. I terreni incolti o abbandonati vengono individuati nella Banca della Terra della Puglia dai seguenti elementi: a) Terreni agricoli: a.1 - Comune censuario; a.2 - Dati catastali identificativi; a.3 - Qualità colturale a.4 - Proprietà catastale; a.5 - Superficie catastale; a.6 |
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Art. 5 - Procedure per l’inserimento dei terreni di cui alle lettere a) e b), comma 2, art. 2 quater della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26, nella Banca della terra di Puglia e per la loro assegnazione1. La Regione Puglia, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi relativi ai terreni pubblici e di proprietà privata di cui sia stata acquisita la disponibilità all’assegnazione, inserisce i suddetti terreni nella Banca della Terra di Puglia, dandone comunicazione ai Comuni. La Regione adotta le modalità e le forme idonee per assicurare l’adeguata pubblicità agli elenchi contenuti nella Banca della Terra di Puglia. 2. Le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione, locazione o comodato dei terreni, a favore di chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, sono attivate come di seguito: |
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Art. 6 - Procedure per l’inserimento dei terreni di cui alla lettera c), comma 2, art. 2 quater della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26, nella Banca della Terra di Puglia e per la loro assegnazione1. La Regione Puglia, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi, completi dei dati catastali identificativi dei beni individuati e di ogni altra utile caratterizzazione, relativi ai terreni di proprietà privata di cui non sia stata acquisita la |
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Art. 7 - Criteri per la redazione del piano di coltivazione1. Il Piano di coltivazione è presentato, nei modi e nei termini previsti dagli avvisi di cui all’art. 5, unitamente all’istanza, da chiunque intenda ottenere l’affidamento in concessione, locazione o comodato dei terreni, in forma singola o associata, per l’esercizio su di essi dell’attività agricola, ovvero da chiunque presenti al proprietario o avente titolo la richiesta di cui all’art. 6. 2. Il piano tiene conto di altri terreni già in conduzione da part |
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Art. 8 - Criteri per l’approvazione del piano di coltivazione e per la selezione dei richiedenti1. Il Piano di coltivazione è valutato secondo i seguenti criteri: a. Chiarezza del piano. Il criterio è applicato sulla base dei seguenti elementi: chiarezza degli obiettivi, degli interventi e opere per la messa a coltura, delle metodologie e tecniche sostenibili di coltivazione. |
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Art. 9 - Criteri di determinazione del canone dovuto ai proprietari dei terreni assegnati1. Ai proprietari dei terreni assegnati di cui alla lettera a), comma 2, art. 2 quater della leg |
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Art. 11 - Revoche delle assegnazioni1. A seguito di formale comunicazione da parte del proprietario o avente titolo della risoluzione, a qualsiasi titolo, o d |
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Art. 12 - Informativa sulla Privacy1. I dati forniti dai Comuni, dai proprietari e dagli aventi diritto in attuazione della legge regionale 29 maggio 2017, n. 15 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’acce |
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Art. 13 - Modalità di accesso ai dati identificativi dei proprietari o aventi titolo nelle ipotesi di cui all’articolo 2 ter, comma 71. Con riferimento ai beni privati censiti come incolti o abbandonati dei quali non sia stata acquisita la disponibilità all’assegnazione ai sensi del comma 2 e inseriti nella Banca della Terra di Puglia, chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola in riferimento alle proced |
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