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Sent.C. Cass. 01/12/2004, n. 22592

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strada - Insidia stradale - Responsabilità P.A. ex art. 2043 C.c. - Condizioni.
1. La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 C.c., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d'uso) sia oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa; in questi casi l'ente pubblico risponde secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 C.c. e quindi può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi a causa di una insidia stradale solo quando l'insidia stessa non sia visibile e neppure prevedibile. (Nella specie, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un Comune per il danno subito da un ciclista a seguito dell'urto contro un paletto conficcato nel manto stradale, ritenendo che il paletto fosse visibile, e quindi evitabile, in quanto l'incidente si era verificato in pieno giorno e il paletto sporgeva di circa un metro dal suolo, e ritenendo, per contro, non rilevante che esso fosse inclinato e di colorazione simile a quella dell'asfalto).

Ved. Cass. 4 giugno 2004 n. 10654 R [La P.A. è tenuta a far sì che la strada non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che così costituisca il cd. trabocchetto o insidia stradale (responsabilità ex art. 2043 C.c.)]; 28 gennaio 2004 n. 1571 R (Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado di prevedere); 23 luglio 2003 n. 11446 [R=W23L0311446] (Responsabilità della P.A., ex art. 2051 Cod. civ., per danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche); 13 maggio 2003 n. 7298 R [Responsabilità dell'esecutore di lavori nella pubblica strada, con attività pericolosa ex. art. 2051 Cod. civ., per la mancata adozione delle misure intese ad evitare danni a terzi prescritte dalla legge (nella specie, mancanza di cartelli di pericolo e di appositi ripari per lavori eseguiti su un marciapiede stradale)].
(Cod. civ. artt. 2043 e 2051)

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