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Sent. C. Stato 27/09/2004, n. 6289

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - Trasformazione di uso da agricolo a residenziale - Contributo di urbanizzazione dovuto per la concessione.
1. Ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, per il rilascio della concessione edilizia richiesta per la trasformazione dell'uso di un immobile da agricolo a residenziale è dovuto il pagamento al Comune degli oneri e del contributo di urbanizzazione.

Sul contributo di urbanizzazione relativo alla concessione edilizia ved. C. Stato V 4 maggio 2004 n. 2687 R (Opere di urbanizzazione già realizzate dal Comune - Permane obbligo del proprietario, che chiede il rilascio di concessione edilizia, di pagamento contributi di urbanizzazione); V 29 gennaio 2004 n. 295 R (Il contributo di urbanizzazione non è dovuto per intervento edilizio in zona già costruita); V 26 marzo 2003 n. 1564 R (Il contributo di urbanizzazione deve essere riferito la giorno in cui è rilasciata la concessione edilizia); Csi 7 novembre 2002 n. 614 R (Criterio per la richiesta del Comune, ai proprietari interessati da opere da esso realizzate, per il pagamento del contributo di urbanizzazione); Cass. 27 agosto 2002 n. 12571 R (L'assunzione, a carico del proprietario del terreno, del contributo di urbanizzazione costituisce una obbligazione «propter rem» - Conseguenze); C. Stato V 13 maggio 2002 n. 2575 R (È dovuto il contributo di urbanizzazione per autorimesse costruite al servizio di preesistente edificio); V 13 febbraio 2001 n. 974 R (L'ingiunzione per il pagamento del contributo di urbanizzazione può essere sospesa contro idonea cauzione); Csi 12 febbraio 2001 n. 68 R (Il contributo di urbanizzazione va commisurato alla entità e qualità delle opere di urbanizzazione considerate necessarie; perciò il suo pagamento non può essere richiesto «a consuntivo» delle spese per tali opere); Csi 1 febbraio 2001 n. 20 R (È illegittima la modifica unilaterale, da parte della P.A., degli oneri di urbanizzazione dopo la loro quantificazione e convenzione con il privato); C. Stato V 6 ottobre 2000 n. 5323 R (L'esenzione dai contributi di urbanizzazione e costruzione spetta solo per le opere di pubblico interesse eseguite da enti pubblici); V 4 settembre 2000 n. 4662 R (Concessione edilizia rilasciata senza l'onere di contributo di urbanizzazione, poi però richiesto per il rilascio della concessione in sanatoria relativa a variante); V 29 aprile 2000 n. 2543 R (Ai sensi dell'art. 16 L. 28 gennaio 1977 n. 10 le controversie sul pagamento dei contributi di urbanizzazione ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo); V 3 aprile 2000 n. 1901 R e V 16 gennaio 1992 n. 46 R [La concessione edilizia può essere esonerata dal pagamento dei contributi di urbanizzazione ex art. 9, lett. f) L. 28 gennaio 1977 n. 10 purchè si tratti di opera pubblica o di interesse generale - come non lo è un impianto di distribuzione di carburanti - e anche sia eseguita da un ente pubblico o per suo conto]; V 2 marzo 2000 n. 1088 R (Dai contributi di urbanizzazione non può dedursi il costo dei lavori per parcheggi di centri commerciali in zona residenziale); V 29 settembre 2000 n. 1209 [R=WCS29S001209] (Sulla possibilità di scomputo, ex art. 11 L. 28 gennaio 1977 n. 10, dei contributi di urbanizzazione); V 22 settembre 1999 n. 1136 R (Sulle condizioni per la proroga di una convenzione di lottizzazione scaduta, ai fini della determinazione dei contributi di urbanizzazione); V 22 settembre 1999 n. 1113 R (L'importo dei contributi di urbanizzazione va calcolato al momento del rilascio della concessione); Csi 5 maggio 1999 n. 203 R (1. Si ritiene che il contributo di urbanizzazione - a differenza del contributo per la costruzione che ha natura tributaria - ha natura corrispettiva perché corrisponde alla quantità e qualità delle necessarie opere di urbanizzazione - 2- L'importo del contributo di urbanizzazione può essere stabilito dal Comune anche dopo il rilascio della concessione edilizia; e può essere sempre in seguito aumentato); Cass. 19 ottobre 1998 n. 10365 R e 19 febbraio 1997 n. 1533 R e C. Stato V 28 gennaio 1997 n. 79 R e V 25 settembre 1995 n. 1335 R e Cass. S.U. 11 aprile 1995 n. 4148 R e S.U. 25 maggio 1993 n. 5840 R e S.U. 19 gennaio 1993 n. 638 R (Riguardo alle controversie sui contributi di urbanizzazione, la giurisdizione sulla legittimità del procedimento di riscossione è del giudice ordinario a meno di quelle su an e quantum che ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo); C. Stato V 8 giugno 1998 n. 777 R (Nelle opere di interesse generale - per le quali è previsto l'esonero dei contributi di urbanizzazione, rientrano anche quelle essenziali per la realizzazione dell'opera principale); V 27 febbraio 1998 n. 206 R (Per le concessioni edilizie relative ad immobili di piano di lottizzazione approvato ante 2 dicembre 1996, non sono dovuti i contributi di urbanizzazione); V 27 febbraio 1998 n. 201 R e V 23 maggio 1997 n. 529 R (Concessione edilizia e contributo di urbanizzazione occorrono in caso di mutamento di destinazione d'uso); V 30 ottobre 1997 n. 1208 R (Determinazione del contributo di urbanizzazione ex art. 10 L. 28 gennaio 1977 n. 10, secondo la destinazione prevalente); V 15 settembre 1997 n. 959 R (1. La richiesta di contributi di urbanizzazione per rilascio di concessione edilizia in sanatoria è illegittima se il carico urbanistico non è aumentato - 2. Il Comune deve restituire con gli interessi i contributi urbanistici indebitamente pagati); V 6 maggio 1997 n. 462 R (Differenza fra contributi di urbanizzazione e rimborso di spese di urbanizzazione); C. Stato V 28 gennaio 1997 n. 79 R (Per la riscossione dei contributi di urbanizzazione è legittima la procedura ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639); V 12 dicembre 1996 n. 1503 R (L'indicazione di sottocategorie nella classificazione del piano regolatore generale non incide sui contributi di urbanizzazione); V 12 luglio 1996 n. 861 R (Per il contributo di urbanizzazione il Comune non può applicare retroattivamente le relative tariffe); V 26 giugno 1996 n. 793 R (Del pagamento dei contributi di urbanizzazione risponde direttamente il titolare della concessione edilizia restando estranei i successivi acquirenti dell'immobile); Cass. 17 giugno 1996 n. 5541 R (Su un caso di garanzia prestata ex art. 1 L. 10 giugno 1982 n. 348 per il pagamento dei contributi di urbanizzazione); V 26 marzo 1996 n. 296 R (1. Limiti all'impegno del titolare di concessione a versare al Comune il contributo di urbanizzazione - 2. Determinazione del contributo di urbanizzazione in base ai criteri e tabelle della Regione); C. Stato V 26 marzo 1996 n. 294 R (I contributi di urbanizzazione devono essere pagati dal titolare della concessione o, poi, dai suoi eredi ma non dagli acquirenti dell'immobile); V 30 ottobre 1995 n. 1494 R (Sull'accertamento se una variante alla concessione edilizia abbia o meno carattere essenziale ai fini dell'esonero dal pagamento dei contributi di urbanizzazione); V 5 settembre 1995 n. 1266R (Sul pagamento dei contributi di urbanizzazione in misura ridotta per gli interventi edilizi a carattere industriale, ex art. 10, c.1. L. 1977 n. 10); Csi 30 giugno 1995 n. 245 R e C. Stato V 27 giugno 1994 n. 716 R (Dal contributo di urbanizzazione va dedotto il valore delle opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare da parte del titolare della concessione); C. Stato V 4 maggio 1995 n. 688 R (Interpretazione dell'art. 5 L. 1977/10 circa la determinazione del contributo di urbanizzazione); V 21 dicembre 1994 n. 1563 R (Il Comune non può richiedere contributi di urbanizzazione per un intervento che non ha comportato modifiche dello stato dei luoghi nè della destinazione d'uso dell'area interessata); V 11 novembre 1994 n. 1267 [R=WCS11941267] (1. Determinazione del contributo di urbanizzazione L. 1977/10, per attività commerciale - 2. Il contributo di urbanizzazione è dovuto anche se la concessione edilizia è illegittima, finchè sia annullata); Cass. 27 settembre 1994 n. 7874 R (Sulla natura del contributo di urbanizzazione al cui versamento è subordinato, ai sensi dell'art. 3 L. 1977/10, il rilascio della concessione edilizia); C. Stato V 15 febbraio 1994 n. 81 R (Sulla determinazione del contributo di urbanizzazione in mancanza delle tabelle parametriche della Regione); Cass. 8 luglio 1993 n. 7505 R (Sul provvedimento del Comune che determina il contributo di urbanizzazione a carico del privato richiedente la concessione edilizia, il quale si sia in precedenza impegnato ad eseguire direttamente alcune opere di urbanizzazione); 9 giugno 1993 n. 6433 R (Validità dell'accordo con cui il beneficiario della concessione edilizia si obbliga oltre che a realizzare le opere di urbanizzazione anche a concedere al Comune le aree interessate da tali opere); V 1 aprile 1993 n. 450 R (Determinazione del contributo urbanistico, in assenza di parametri e di tempestive deliberazioni del Comune, con i criteri della L. 6 agosto 1967 n. 765); C. Stato V 15 gennaio 1993 n. 64 R (In materia di scomputo dei contributi di urbanizzazione nei casi di esecuzione diretta da parte del privato delle opere relative, ha competenza, ex art. 11 L. 1977/10, il Comune nei suoi organi collegiali e non il Sindaco); V 4 gennaio 1993 n.11 R (Un impianto di erogazione di prodotti petroliferi non può considerarsi opera di interesse generale e per esso sono quindi dovuti i contributi di urbanizzazione ved. C. Stato V 2000/1901); Cass. S.U. 2 giugno 1992 n. 6664 R (Sull'azione di risarcimento danno del privato contro il Comune per l'indebito pagamento del contributo di urbanizzazione); Csi 21 marzo 1992 n. 61 R (Il contributo di urbanizzazione è dovuto sia nell'ipotesi di lottizzazione convenzionata e sia nei casi in cui non esista un apposito piano di lottizzazione); Csi 27 febbraio 1992 n. 57 R (Condizioni per la legittimità dell'imposizione ai richiedenti di concessioni edilizie, da parte del Comune, dell'integrale pagamento dei contributi di urbanizzazione); C. Stato V 16 gennaio 1992 n. 46 R [Il pagamento dei contributi di urbanizzazione in misura ridotta ex art. 10, c.1., L. 77/10 si applica anche per la costruzione di una casa di cura (ved. C. Stato V 95/1266)].
(L. 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 9 e 10) R

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