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Sent.C. Cass. 29/07/2004, n. 14465

50087 50087
1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Subordinati a fatturazione - Esclusione. 2. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Subordinati a fatturazione - Esclusione - Anche ex D.Lgs. 2002 n. 231 di attuazione Dir. 2000/35/C.E.. 3. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Tempestiva corresponsione di interessi moratori.
1. Deve escludersi l'esistenza nell'ordinamento di un principio secondo cui i pagamenti da parte dello Stato (nella specie, per corrispettivi di opere di appalto pubblico) siano subordinati alla previa fatturazione. Tale principio non può desumersi dall'art. 277 del R.D. n. 827 del 1924 (Regolamento sulla contabilità dello Stato), che non fa alcun riferimento nè implicito nè esplicito alla necessità della fatturazione quale condizione di esigibilità dei crediti verso lo Stato; e neppure dagli artt. 6 e 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. Secondo tali ultime previsioni, in particolare, l'obbligo della fatturazione può sorgere anche indipendentemente dall'obbligo del pagamento dell'imposta, la qualcosa dimostra il fatto che nella determinazione del compenso relativo alla cessione del bene o alla prestazione del servizio (con riguardo alle cessioni non soggette ad imposta o non imponibili), l'adempimento fiscale non incide sulla scadenza dell'obbligazione, sia con riguardo ai debitori privati sia con riferimento alle amministrazioni pubbliche, attenendo a diverso e autonomo momento, relativo ai rapporti tra costoro e il fisco; e come è provato dalle sanzioni stabilite per la violazione dell'obbligo di fatturazione da parte di colui che effettua operazioni imponibili senza emettere il documento fiscale e dalla sussistenza degli obblighi sussidiari da parte del cessionario o del committente, tenuti alla regolarizzazione dell'operazione secondo le modalità stabilite dall'art. 41, comma 5, D.P.R. n. 633 citato (nel testo applicabile ratione temporis). 2. La subordinazione dei pagamenti da parte dello Stato all'obbligo della previa fatturazione (nella specie: per i corrispettivi di opere in appalto pubblico) va escluso anche alla luce della nuova disciplina di attuazione della direttiva 2000/35/C.E. relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2002, che ha dettato una minuziosa disciplina della decorrenza degli interessi moratori stabilendone la automatica decorrenza (senza la necessità della costituzione in mora del debitore) alla scadenza del termine legale, variamente individuato, con riferimento ad una pluralità di fatti, quali la data del ricevimento della fattura da parte del debitore, o quella di ricevimento «di una richiesta equivalente di pagamento», o quella di altri eventi (ricevimento delle merci o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali), finanche quando «non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento» (art. 4). 3. In tema di pagamenti nell'ambito del rapporto contrattuale nascente dall'appalto di opere pubbliche, l'art. 4 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 (abrogato dall'art. 231 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ma applicabile ratione temporis), dettato insieme ad altre disposizioni volte ad accelerare le procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche, e secondo il quale l'importo degli interessi per ritardato pagamento, dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo ha il solo fine di richiamare l'attenzione della Pubblica Amministrazione sull'onere economico in maturazione, e configura il principio di capitalizzazione economica degli interessi, e comporta che tali interessi devono essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite domande o riserve. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dell'Amministrazione secondo il quale gli arbitri, prima, e i giudici di merito, poi, avevano violato le norme sulla contabilità pubblica, non essendo applicabili al pagamento dell'Amministrazione i principi propri dell'imputazione dei pagamenti, contenuti nell'art. 1194 C.c.).

Ved. Cass. 29 luglio 2004 n. 14460 R Ved. C.Conti, Centr. II 14 luglio 2004 n. 240 [R=WCO14L04240]
(R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 277; D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, artt. 6, 21 e 41, c. 5) (D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, art. 4)R (C.c. art. 1194; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4) [R=L74181]

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