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Sent.C. Stato 22/06/2004, n. 4437

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Commissione giudicatrice - Composizione art. 21, c. 5 L. 94/109 - Partecipazione anche di professionisti terzi - Condizioni.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici, dalla composizione della Commissione giudicatrice sono esclusi, ai sensi dell'art. 21, c. 5 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, i soggetti che possono svolgere o abbiano svolto altra funzione od incarico tecnico riguardo ai lavori da appaltare; ma questo divieto vale soltanto nei casi in cui la gara si svolge col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (e, in particolare, con quello di appalto concorso o di licitazione privata) cioè nei soli casi in cui la valutazione delle offerte viene affidata ad una Commissione giudicatrice; esula invece dall'ambito applicativo dell'art. 21 cit. l'affidamento a professionisti terzi della valutazione dell'anomalia dell'offerta relativa ad una procedura aperta indetta con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso.

Ved. C. Stato VI 2 febbraio 2004 n. 324 R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 5) R

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