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Sent.C. Cass. 14/11/2003, n. 17199

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1. Appalti ll.pp. - Prezzo chiuso - Distinzione dalla revisione prezzi - Rispettive esigenze e finalità. 2. Appalti ll.pp. - Prezzo chiuso - Corrispettivo aumentato del 5% per l'intera durata contrattuale compreso il primo anno.
1. In tema di appalti di opere pubbliche, l'istituto generale della «revisione dei prezzi» e quello del cd. «prezzo chiuso», così come disciplinato dall'art. 33, L. n. 41 del 1986 (nella specie, applicabile ratione temporis), rispondono ad esigenze e finalità diverse, in quanto il primo mira a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra prestazioni mediante l'adeguamento del corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato, qualora questi superino la soglia della normale alea contrattuale, mentre il secondo soddisfa l'esigenza di predeterminazione dell'impegno finanziario assunto dalla p.a., garantita grazie al criterio dell'alea convenzionale, forfetizzata per entrambi i contraenti, in virtù di un sistema di computo automatico degli aumenti, sganciato dal collegamento con l'inflazione reale e caratterizzato dalla predeterminazione ex ante degli incrementi di costo; conseguentemente, qualora il contratto di appalto preveda l'applicabilità del cd. «prezzo chiuso», allo stesso non è applicabile la disciplina in materia di revisione dei prezzi. 2. In tema di appalti pubblici, qualora sia stata prevista l'applicabilità del cd. «prezzo chiuso», previsto dall'art. 33, c. 4, L. n. 41 del 1986 (nella specie, applicabile ratione temporis), il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene determinato ex ante sulla base del duplice abbinamento dell'importo netto dei lavori e della durata contrattualmente prevista, cosicchè lo stesso risulta composto dal prezzo base d'asta aumentato tante volte del 5% per quanti sono gli anni contrattualmente previsti per l'esecuzione dei lavori, dovendo la maggiorazione del 5% applicarsi includendo nel calcolo l'intera durata contrattualmente prevista per l'esecuzione dei lavori, ivi compreso il primo anno, senza quindi applicare il cd. metodo a scalare (consistente nel calcolare l'aumento del 5% per il primo anno, sul valore complessivo del contratto, e, per gli anni successivi, sul valore residuo dei lavori da eseguire e senza computare le somme già corrisposte all'appaltatore per i lavori effettuati).

Conf. Cass. 13 maggio 1997 n. 4181.[R=W13MA874181]
(L. 28 febbraio 1986 n. 41, art. 33) R (L. 28 febbraio 1986 n. 41, art. 33, c. 4)

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