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Deliberaz. G.R. Veneto 02/10/2018, n. 1423

Disposizioni operative e procedurali per la classificazione delle attività di agriturismo e adozione dell'immagine coordinata regionale. Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Articolo 19, comma 1 e articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 23/09/2019, n. 1372

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Testo del provvedimento

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'articolo 9, comma 2, della legge n. 96 del 20 febbraio 2006 recante "Disciplina dell'agriturismo" prevede, per una maggiore trasparenza ed uniformità del rapporto tra domanda ed offerta di servizi agrituristici, la definizione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale determinati unitamente alle modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali nell'attuazione degli stessi.

Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante "Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche", sono stati emanati i criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche, con un sistema articolato in cinque categorie, ed è stato approvato il marchio nazionale dell'agriturismo italiano identificato dal simbolo del girasole.

L'articolo 2 del suddetto Decreto ministeriale, in particolare, prevede la possibilità per le Regioni di adattare alle specifiche realtà territoriali ed alla propria normativa regionale, i criteri di classificazione nazionali, sulla base di una metodologia unitaria prestabilita, previo parere dello stesso Ministero.

Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5964 del 3 giugno 2014 sono state emanate le modalità di applicazione del marchio nazionale dell'agriturismo.

La Regione del Veneto, all'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013 n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28" ha previsto che la Giunta Regionale dia attuazione alla classificazione delle imprese agrituristiche che svolgono le attività di ospitalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), operanti nel territorio regionale, stabilendo altresì che tale sistema di classificazione risponda ai criteri omogenei determinati per l'intero territorio nazionale con il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo 2013, n. 54 ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96.

Nel recepire i criteri nazionali omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche di cui al decreto ministeriale n. 1720 del 13 febbraio 2013, si è ritenuto opportuno prevedere alcuni adattamenti alla realtà regionale.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del sopracitato DMiPAAF n. 1720/2013, la Regione del Veneto, con nota protocollo n. 131931 del 9 aprile 2018, ha notificato al MiPAAF le modifiche proposte ai criteri nazionali. Con lettera del 18 aprile 2018, prot. n. 145472

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Allegato A - Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità

N1

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Allegato B - Tabella per il calcolo della categoria di classificazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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