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Deliberaz. G.R. Piemonte 07/09/2018, n. 6-7499

Criteri per l'affrancazione dei fondi enfiteutici gravati da usi civici, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29.
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Testo del documento


A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29, recante “Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici” (nel seguito, per brevità, “la Legge”) prevede, all’art. 11, comma 1, la possibilità di affrancare i fondi enfiteutici gravati da usi civici e nel comma 2 dello stesso articolo, come modificato dall’art. 33, comma 6, della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4, stabilisce che: “Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:

a) gli indicatori per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1;

b) b) la determinazione dei canoni enfiteutici e l'aggiornamento dei medesimi;

c) c) la determinazione dei canoni di affrancazione, prevedendo un abbattimento del 50%, se il soggetto s'impegna ad impiegare il bene in attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale”;

atteso che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8/R del 27 giugno 2016, è stato emanato il regolamento recante “Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29” (nel seguito, per brevità, “il Regolamento”), ai sensi dell’art. 8 della stessa;

ritenuta la necessità di dare attuazione all’art. 11, comma 2, della Legge, adottando il provvedimento in esso previsto;

ritenuto, inoltre, che l’art. 11 della l.r. 29/2009 e, di conseguenza

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