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Deliberaz. G.R. Veneto 10/09/2018, n. 1300

Disposizioni attuative per le procedure di autorizzazione dei miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro. Art. 3, comma 2, della Legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".
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Testo del documento


La legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", al comma 2, dell'art. 3, definisce gli ambiti operativi degli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta. A tal fine è, preliminarmente necessario definire che cosa s'intende con miglioramento fondiario al fine di distinguerlo dall'attività di cava.

Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro che comporta la valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e attraverso il miglioramento della produttività e redditività di un fondo agricolo, che si realizza con l'aumento della fertilità dei terreni e della sua funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni agrarie.

Diversa è l'attività di cava, la cui finalità è la sistematica coltivazione di giacimenti di materiali classificati, industrialmente utilizzabili e che nulla ha a che fare con il miglioramento dell'attitudine produttiva di un fondo agricolo e l'incremento della sua redditività agronomica.

Ne consegue che, mentre un fondo rustico oggetto di miglioramento esprime gli esiti dello stesso attraverso un incremento del valore fondiario, nel caso di una cava si riscontra una progressiva perdita di valore nel tempo della cava stessa e del fondo su cui viene esercitata, in relazione alla progressiva asportazione del materiale che costituisce il relativo giacimento. Inoltre, ad avvenuto esaurimento, la cava sfruttata, in forza dell'applicazione della normativa regionale, deve essere restituita alla originaria destinazione agro-forestale, con onerosi costi diretti e indiretti per le opere di ripristino.

Si rileva, di conseguenza, che l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni a compiere opere di miglioramento fondiario differisce dalle concessioni di attività di cava, così come differiscono sia gli Organi competenti ad esprimere parere in merito, nonché gli elaborati progettuali oggetto d'istruttoria.

Al riguardo deve essere precisato che ai sensi dell'Art. 3, comma 2, della LR n.13/2018 è demandata alla Giunta Regionale la definizione delle procedure e dei criteri per l'autorizzazione esclusivamente dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi ch

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Allegato A

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