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Sent. CGAR. Sicilia 20/01/2003, n. 2

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Nozione - Vendita terreno in lotti edificabili - È tale.
1. La lottizzazione abusiva, ai sensi dell'art. 18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, è costituita anche dalla trasformazione di un terreno realizzata vendendolo in lotti manifestamente destinati alla edificazione.

Sulla lottizzazione abusiva ved. C. Stato V 20 aprile 2001 n. 2411 R e Cass. pen. III 9 giugno 1999 n. 1656 [R=WP9G991656] (La lottizzazione abusiva «negoziale» risulta da due elementi: il frazionamento abusivo del terreno in lotti e la loro inequivocabile destinazione alla edificazione); C. Stato IV 7 marzo 2001 n. 1328 R (Una lottizzazione abusiva si configura non soltanto con l'inizio di opere in violazione di norme urbanistiche e di leggi statali e regionali ma anche con il frazionamento e la cessione del terreno in lotti per la loro evidente destinazione a scopi edificatori); Cass. pen. III 14 dicembre 2000 n. 12999 [R=WP14D0012999] (Sull'ordine di confisca in caso di lottizzazione abusiva); Cass. pen. III 14 dicembre 2000 n. 12989 [R=WP14D0012989] (1. Può rispondere del reato di concorso in lottizzazione abusiva anche il subacquirente di un singolo lotto; 2. In tema di lottizzazione abusiva può sussistere la responsabilità; 3. Sulla confisca dei terreni oggetto di lottizzazione abusiva); Cass. pen. III 22 marzo 2000 n. 3668 [R=WP22M003668] e Csi 26 giugno 2000 n. 305 R e Csi 25 maggio 2000 n. 242 R [Fra gli «atti equivalenti» al frazionamento ed alla vendita in tema di lottizzazione abusiva (ved. art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47), possono ricomprendersi anche i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti]; Cass. pen. III 16 dicembre 1999 n. 3703 [R=WP16D993703] (Computo della durata nel tempo della contravvenzione di lottizzazione abusiva); Cass. pen. III 11 gennaio 1999 n. 216 [R=WP11GE99216] [Il reato di lottizzazione abusiva si può configurare anche senza edificare, bastando il trasferimento di terreno esteso oltre 10.000 mq (cd. lottizzazione «negoziale»)]; Cass. pen. III 5 marzo 1998 n. 292 [R=WP5M98292] (La lottizzazione abusiva si configura insieme come illecito amministrativo e come reato); Cass. 12 dicembre 1997 n.11436 [R=W12D9711436] (1. Alla lottizzazione abusiva non è applicabile la sanatoria ex L. 1985 n. 47; 2. La lottizzazione abusiva si configura come reato permanente); C. Stato V 26 marzo 1996 n. 301 R (Sulla nozione di lottizzazione abusiva); Cass. pen. III 30 aprile 1994 n. 4954 [R=WP30A944954] (1. Presupposto per la confisca in caso di lottizzazione abusiva; 2. La lottizzazione abusiva si può configurare anche senza iniziative edificatorie, essendo sufficiente la cd. lottizzazione «negoziale»); Cass. 2 giugno 1993 n. 6168 R(La lottizzazione abusiva si configura con la cessione di terreni per lotti e la manifestazione dello scopo edificatorio ma non con la mera alienazione del suolo senza garanzie sulla edificabilità o senza riferimenti all'edificazione).
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18)

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