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Sent. C. Stato 25/09/2002, n. 4902

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Pubblicazione - Osservazioni di privati - Funzione collaborativa - Osservazioni ulteriormente richieste in caso di modifiche - Ammissibilità - Limiti.
1. La pubblicazione del piano regolatore prevista dall'art. 9 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 mira alla presentazione, da parte di soggetti interessati, di osservazioni; queste hanno solo funzione collaborativa e non sono richieste in seguito qualora il piano venga modificato in sede di approvazione a meno che non si tratti di variazioni rilevanti e tali da configurare un nuovo piano nel qual caso, per la presentazione di nuove osservazioni dei privati, possono riaprirsi i termini.

Sulle osservazioni di privati al piano regolatore ved. Csi 1° febbraio 2001 n. 42 R (I privati interessati, con le osservazioni da essi presentate, partecipano in sostanza alla formazione del piano regolatore e pertanto l'amministrazione comunale è obbligata a motivarne adeguatamente l'eventuale rigetto); C. Stato IV 22 maggio 2000 n. 2914 R (Il Comune può respingere le osservazioni di privati anche sottolineando che esse sembrano contrastanti con le regole fondamentali del piano regolatore, senza che sia necessario confutarle in termini analitici e specifici); Csi 11 ottobre 1999 n. 417 R (Le osservazioni e le opposizioni dei privati al piano regolatore generale in itinere sono previste dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 al fine di consentire che il punto di vista del privato eventualmente leso dalle previsioni del piano venga adeguatamente considerato; e pertanto il loro rigetto da parte del Comune deve essere congruamente motivato); C. Stato IV 15 luglio 1999 n. 1237 R (Il rigetto delle osservazioni mosse da privati al piano regolatore deve essere accompagnato da motivazione pur succinta ma che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti a base delle osservazioni); IV 20 febbraio 1998 n. 301 R e IV 1° luglio 1992 n. 654 R (Finalità della pubblicazione del piano regolatore è quella di consentire osservazioni di privati e conseguenti modifiche di piani); IV 7 marzo 1997 n. 207 R e Csi 1° giugno 1993 n. 227 R e C. Stato IV 15 luglio 1992 n. 682 R (Sul rigetto di osservazioni di privati); V 11 giugno 1996 n. 777 R e IV 21 novembre 1992 n. 958 R (Dopo la pubblicazione del piano regolatore e le modifiche ad essa apportate su osservazioni di privati o rilievi in sede di approvazione, non occorre ripubblicazione del piano); IV 6 maggio 1996 n. 566 R e IV 21 gennaio 1993 n. 74 R (Le osservazioni di privati al piano regolatore si configurano come forma di collaborazione, per cui non occorre una specifica e dettagliata loro confutazione); Csi 1° giugno 1993 n. 227 R (Sulle finalità delle osservazioni dei privati e la loro diversità dall'opposizione).
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 9) R

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