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Sent.C. Cass. 03/12/2002, n. 17152

49078 49078
1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strada - Insidia stradale - Responsabilità P.A. ex art. 2043 Cod.civ..
1. La responsabilità colposa della P.A. in caso di insidia o trabocchetto stradale, che trova fondamento nella Generalklausel di cui all'art. 2043 del Cod.civ., è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato tutte le volte in cui il fatto stesso non sia idoneo ad interrompere «tout court» il nesso causale tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'Ente pubblico, non essendo predicabile, in astratto, l'opposto principio dell'interruzione del detto nesso causale per il solo fatto che l'utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare, ma dovendosi, per converso, valutare in concreto (in sede di giudizio di merito) l'entità dell'apporto causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.

1. Nella specie, nell'affermare il principio di diritto suindicato, la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che, sul presupposto dell'astratta compatibilità del concorso colposo del danneggiato con il colpevole comportamento della P.A., ha condannato quest'ultima al risarcimento danni «in parte qua», ritenendola corresponsabile con il danneggiato per avere aperto al traffico una strada senza aver previamente rimossa una barriera di sacchi di sabbia sita all'uscita di una curva e difficilmente avvistabile perché mimetizzata con la vegetazione circostante, pur individuando il concorrente fatto colposo del danneggiato stesso nell'aver questi tenuto una velocità superiore a quella consentita - 110 Km./h anziché 100 -, tenuto conto altresì della di lui consapevolezza che la strada percorsa si trovava in area evacuata fino a poche ore prima per la nota alluvione della Valtellina, ciò che gli avrebbe imposto una condotta di guida particolarmente attenta ed una velocità estremamente moderata. 1. La stessa sentenza osserva che la C. Cost. 10 maggio 1999 n. 156 [R=WCC10MA99156] ha per contro affermato l'inapplicabilità del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 Cod.civ. nel caso di responsabilità della P.A . Ved. Cass. 26 aprile 1994 n. 3957.[R=W26A943957] Ved. Cass. 19 luglio 2002 n. 10577 R
(Cod.civ. art. 2043)

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