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Ord.C. Stato 30/07/2002, n. 3366

49021 49021
1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Trasferimento di aziende - Cessione del contratto dell'appalto aggiudicato - Ammissibilità.
1. Ai sensi dell'art. 2556 Cod.civ. e dell'art. 35, c. 4 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel caso di trasferimento di aziende deve ritenersi non più operante il divieto di cessione del contratto di appalto di lavori pubblici imposto dall'art. 18, c. 2 della L. 19 marzo 1990 n. 55 (come modificato dall'art. 22 della L. 12 luglio 1991 n. 203). In tale caso pertanto l'Amministrazione appaltante può prendere in considerazione e valutare l'atto con cui il cessionario-acquirente d'azienda abbia chiesto di avvalersi della domanda di partecipazione alla gara, avanzata dal cedente, ed abbia presentato la documentazione sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto.

1. Contra C. Stato V 13 maggio 1995 n. 761[R=WCS13MA95761] (Il divieto di cessione del contratto sussiste anche nel caso di trasferimento di aziende).
(Cod.civ. art. 2556; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 35, c. 4 R; L. 12 luglio 1991 n. 203, art 22 R; L. 19 marzo 1990 n. 55, art. 18, c. 2) R

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