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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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Sent. CGAR. Sicilia 08/02/2002, n. 64
Sent. CGAR. Sicilia 08/02/2002, n. 64
1. Appalti ll.pp. - Gara - Commissione giudicatrice - Composizione - Anche con alcuni componenti del Consiglio d'amministrazione di ente appaltante - Legittimità - Condizioni. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Contraddittorio esteso a tutte le voci dell'offerta - Legittimità. 3. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Riguarda l'offerta nel suo insieme - Conseguenza. 4. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Congruità delle offerte - Valutazione in base ad elementi diversi da quelli prospettati dall'impresa - Illegittimità.
1. In una gara d'appalto di lavori pubblici, della Commissione giudicatrice possono fare parte legittimamente anche componenti del consiglio d'amministrazione dell'ente appaltante; infatti non sono incompatibili con tale posizione i requisiti di imparzialità e di competenza tecnica che per essa sono richiesti dalla normativa vigente.
2. In una gara d'appalto di lavori pubblici, per la verifica di offerte anomale il contraddittorio non deve necessariamente limitarsi alle voci che concorrono a formare il 75% dell'importo dei lavori a base d'asta ma può legittimamente estendersi a tutte le voci dell'offerta, con l'eventuale richiesta di elementi integrativi di giudizio limitatamente ad alcune delle giustificazioni rese.
3. In una gara d'appalto di lavori pubblici il procedimento di verifica riguarda l'offerta nel suo insieme ed implica necessariamente un giudizio quali-quantitativo di incidenza delle voci di prezzo presuntivamente anomale sull'entità globale del corrispettivo contrattuale per chiarire se, rispetto a queste, quello risulti anormalmente basso oppure no.
4. In una gara d'appalto di lavori pubblici è illegittima e va quindi esclusa la possibilità per l'ente appaltante di valutare la congruità delle offerte, ai fini della verifica della loro anomalia, in base ad elementi diversi o addirittura contraddittori con quelli prospettati dall'impresa.
Per la composizione della Commissione giudicatrice - osserva il Consiglio di Stato - la nuova legge sui lavori pubblici, L. 11 febbraio 1994 n. 109 nell'art. 21R, commi 4 e 5, prescrive particolari formalità (poi integrate dall'art. 92 del Regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554R) soltanto nei casi di cui al comma 2 cioè nei casi di aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso oppure di affidamento di concessioni mediante licitazione privata.
In ogni altro caso si applicano solo i principi generali in tema di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Sulla commissione giudicatrice nelle gare d'appalto ved. C. Stato V 26 gennaio 2001 n. 264R (La fissazione dei criteri di massima circa la determinazione dei poteri della Commissione giudicatrice è legittima se avviene prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte delle imprese ma è illegittima se viene formulata dopo l'apertura dei plichi); C. Stato VI 27 dicembre 2000 n. 6875R e V 24 novembre 1992 n. 1392R (La Commissione giudicatrice è collegio perfetto ed è perciò per essa necessario il plenum dei suoi componenti almeno nelle fasi di valutazione discrezionali); Csi 6 settembre 2000 n. 413R (Riparto di competenze fra Amministrazione appaltante e Commissione giudicatrice; rientra fra le competenze di quest'ultima la verifica delle offerte anomale); C. Stato IV 7 luglio 2000 n. 3819R (La Commissione giudicatrice è collegio perfetto; ma la regola della necessaria presenza di tutti i componenti è derogabile nei casi in cui la Commissione svolge attività strumentale o istruttoria e preparatoria); C. Conti, Sez. centr. 1° settembre 1999 n. 229R (La corresponsione alla Commissione giudicatrice di compensi straordinari deliberati dalla giunta comunale è vietata ma può comunque non essere colpa grave); C. Stato V 13 aprile 1999 n. 412R e IV 21 luglio 1997 n. 737R (Rientra nei poteri della Commissione giudicatrice, entro certi limiti, la specificazione di criteri generali già fissati nel bando o nella lettera di invito a gara d'appalto); C. Stato VI 7 ottobre 1997 n. 1450R e C. Stato V 18 gennaio 1996 n. 61R e 13 febbraio 1995 n. 237R (Nella composizione della Commissione giudicatrice devono prevalere gli esperti); C. Stato VI 14 maggio 1997 n. 719[R=WCS14MA97719] (Sui compiti rispettivi, nelle gare d'appalto indette da Università degli studi, degli organi collegiali istituzionali e della Commissione giudicatrice); C. Stato V 14 aprile 1997 n. 358R (Riguardo alla composizione della Commissione giudicatrice, il Sindaco e gli assessori non possono considerarsi "esperti"); C. Stato V 23 agosto 1996 n. 947[R=WCS23AG] e 20 agosto 1996 n. 937 in GIU 2/97, 4025 (Sui poteri, entro certi limiti, della Commissione giudicatrice); C. Stato IV 19 ottobre 1995 n. 1188 in GIU 4/96, 3755 (Le proposte della Commissione giudicatrice in un appalto concorso non sono vincolanti per l'Amministrazione); Csi 12 aprile 1995 n. 138 in GIU 2/96, 3508 (Sul riparto di competenze fra la Commissione giudicatrice e gli organi ordinari della P.A.); C. Stato VI 25 luglio 1994 n. 1261 in GIU 3/95, 3074 (Sulla discrezionalità dell'Amministrazione nello stabilire la composizione della Commissione giudicatrice); C. Stato VI 31 maggio 1994 n. 898 in GIU 2/95, 2973 e 14 dicembre 1991 n. 1081 in GIU 2/92, 1650 (Il criterio operativo della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte a gara d'appalto va individuato previa la fissazione dei criteri per la suddetta valutazione); Csi 5 agosto 1993 n. 287 in GIU 3/94, 2544 (Non rientra nei poteri della Commissione giudicatrice la modifica dei termini delle caratteristiche tecniche oggetto del contratto).
Ved. anche "Commissione giudicatrice di gara d'appalto" in GIU 2/99, 375.
2. 3. 4a. (GARA-OFAN.2) Ved. C. Stato VI 14 gennaio 2002 n. 157 e relativa nota 1a e 2a, i.q.f.
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