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Sent.C. Stato 18/05/2001, n. 2780

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti - Capacità tecnica ed economica - Prova - Presentazione della richiesta documentazione - Termine di 10 giorni - Ex art. 10, comma 1 quater, L. 94/109 - Natura perentoria.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici ha natura perentoria il termine di 10 giorni stabilito dall'art. 10, comma 1 quater della L. 11 febbraio 1994 n. 109 per fornire la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesta dall'Amministrazione appaltante.

Sul possesso, da parte delle imprese concorrenti a gara d'appalto, dei requisiti richiesti per la loro ammissione, ved. Csi 12 giugno 2001 n. 286R (Per la partecipazione a gare d'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, le imprese devono dimostrare di essere effettivamente operative, ai sensi degli artt. 18 e 31 D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34)R; C. Stato IV 6 giugno 2001 n. 3066Re il «Diritto» della stessa VI 18 maggio 2001 n. 2780R e VI 15 maggio 2001 n. 2714R (Termine perentorio di 10 giorni stabilito dall'art. 10, comma 1 quater, L. 11 febbraio 1994 n. 109 per la verifica a campione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesta dal bando di gara); VI 8 maggio 2001 n. 2569R (Obbligo dell'impresa, per l'ammissione alla gara, di iscrizione all'A.N.C. nella categoria prevalente di lavori, se questa è indicata nel bando); VI 27 marzo 2001 n. 1770[R=WCS27MA011770] (I requisiti per l'ammissione alla gara possono essere stabiliti dall'Amministrazione appaltante con ampia discrezionalità ma entro certi limiti); VI 17 ottobre 2000 n. 5542 R (Quando sia richiesto - per l'ammissione a gara - un certificato comprovante i lavori eseguiti «negli ultimi 5 anni», per «anno» si intende, non quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre ma quello che va da un determinato giorno, che è di regola la data del bando, sino al giorno corrispondente dell'anno seguente); VI 9 maggio 2000 n. 2681,R (Un'impresa può essere ammessa alla gara anche se presenta, anziché certificato d'iscrizione A.N.C., dichiarazione sostitutiva ex art. 2, L. 4 gennaio 1968 n. 15; questa infatti ha valore di norma generale sempre applicabile tranne che venga espressamente esclusa); IV 31 marzo 2000 n. 1880R (Fra i requisiti per l'ammissione a gara non è prescritta da alcuna norma la regolarità della posizione contributiva dell'impresa verso le Casse edili); IV 13 maggio 1999 n. 840R e VI 28 aprile 1998 n. 576R [Qualora nel bando di gara venga richiesto, per l'ammissione delle imprese, la prova di un costo del personale non inferiore ad una certa percentuale del volume (cifra) di affari, per tale volume (cifra) si deve intendere non quello indicato dall'impresa ma quello (inferiore) minimo richiesto negli atti di gara per la partecipazione]; IV 19 gennaio 1999 n. 39R (Il possesso del requisito di essere in regola con gli obblighi previdenziali - richiesto dall'art. 18, D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, deve risultare al momento dell'ammissione alla gara e non a quello successivo dell'aggiudicazione); V 19 marzo 1997 n. 279[R=WCS19M97279] (1. I requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 21, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406[R=DLG40691], necessari per l'ammissione alla gara devono esistere al momento della relativa dichiarazione, in cui però l'attrezzatura indicata può non essere ancora in possesso dell'impresa. - 2. La richiesta dell'Amministrazione all'impresa di dotarsi di attrezzature particolarmente costose o difficili da reperire è illegittima solo se manifestamente illogica); V 29 settembre 1994 n. 1059R (L'art. 1, D.P.C.M 10 gennaio 1991 n. 55 - secondo il quale non può essere richiesta alle imprese una classifica d'importo di iscrizione all'A.N.C. superiore a quella in cui è compreso l'importo a base d'asta - si riferisce agli importi di iscrizione e non agli stessi aumentati di un quinto); IV 12 novembre 1991 n. 910R (Qualora il bando richieda per l'ammissione alla gara la prova del possesso di una attrezzatura convalidata da certificazione di un laboratorio ufficiale deve tenersi presente che il «laboratorio autorizzato» di cui al 2° comma dell'art. 20, L. 5 novembre 1971 n. 1086 non è equiparabile al laboratorio ufficiale, di cui al 1° comma dello stesso art. 20).
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, comma 1 quater)R

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