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Deliberaz. G.R. Veneto 06/07/2018, n. 993

Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva denominata "alloggi galleggianti". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 39/CR del 30 aprile 2018.
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Testo del documento


La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'articolo 1 individua, tra le principali finalità, lo sviluppo della qualità e dell'innovazione del prodotto turistico, nonché la promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e la garanzia della fruizione del patrimonio territoriale ed ambientale.

Una particolare forma di fruizione turistica del patrimonio territoriale ed ambientale è data dal "turismo esperienziale" che permette al viaggiatore di vivere un'esperienza nuova, diversa, unica.

In genere il turista vuole tornare a casa con un ricordo di un'attività o esperienza che gli abbia permesso di conoscere e vivere pienamente la tradizione di un paese.

Per le imprese che operano nel settore del turismo, le caratteristiche ed esigenze del viaggiatore di oggi rappresentano delle importanti opportunità di crescita.

Ciò si traduce nell'ideazione di un'offerta cucita sul proprio ospite che sia unica e differenziante rispetto a quelle offerte dalla concorrenza, e che offra un'autentica espressione del territorio e delle tradizioni storiche del luogo in maniera semplice e naturale, non artefatta.

Il turismo esperienziale rappresenta quindi per le imprese turistiche, una concreta possibilità di emergere nel mercato differenziando così il proprio prodotto dall'offerta dei concorrenti.

A tale proposito, tra i prodotti turistici innovativi in Italia, si segnalano le strutture ricettive dette "alloggi galleggianti".

L'attrazione nei confronti delle abitazioni sull'acqua denota la ricerca del contatto con la natura e l'acqua in modo ecologico, la sensazione di libertà e di indipendenza che consente di ritrovare i valori essenziali.

L'architettura galleggiante è una chance per riconciliare l'uomo con la natura, alla scoperta del piacere di vivere in modo originale al di fuori del contesto urbanizzato.

Nello stesso tempo gli alloggi galleggianti sono ideali per una vacanza tranquilla che offre al turista un soggiorno confortevole che ha ben poco a che vedere con i rifugi improvvisati di una volta e nello stesso tempo si differenzia esteticamente dalle case sulla terraferma.

Al fine di una idonea localizzazione degli alloggi galleggianti nell'ambiente naturale, deve essere iniziativa dei Comuni, individuare gli ambiti fluviali o lacuali o rivieraschi dei rispettivi territori, che si prestano per realizzare tali strutture ricettive, tenendo conto dei vincoli posti dal vigente strumento urbanistico generale e delle norme di tutela idrogeologica, paesaggistica ed ambientale.

Si evidenzia, inoltre, che:

- gli alloggi galleggianti, essendo strutture ricettive particolarmente compatibili con l'ambiente, costituiscono uno dei vari modelli di turismo sostenibile, in linea con le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11/2013, in quanto la loro realizzazione si inserisce nel contesto naturale di una determinata zona;

- gli alloggi galleggianti sono una delle tipologie di "Strutture ricetti

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ALLEGATO A - SPAZI E SERVIZI MINIMI DI INTERESSE TURISTICO NECESSARI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE “ALLOGGI GALLEGGIANTI”

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli spazi e i servizi minimi di interesse turistico, necessari per la classificazione delle strutture ricettive alloggi galleggianti, in attuazione degli articoli 27 ter e 31 della L.R. n. 11/2013.

2. Gli alloggi galleggianti sono una autonoma tipologia di struttura ricettiva in ambienti naturali, del tutto separata dalla ricettività alberghiera, all’aperto o complementare, prev

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ALLEGATO B - REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE RICETTIVE “ALLOGGI GALLEGGIANTI”

Articolo 1 - Requisiti e dotazioni

1. È esclusa la realizzazione degli alloggi galleggianti in alcuni particolari corpi idrici soggetti ad esondazioni o ad improvvise piene.

2. In relazione alle caratteristiche e alla tipologia della struttura utilizzata, siano previsti, al fine di evitare l’allagamento e l’affondamento della stessa, sistemi di allontanamento delle acque.

3. Gli alloggi galleggianti sono realizzati nel rispetto dei seguenti requis

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ALLEGATO C - PRESCRIZIONI EDILIZIE, URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE “ALLOGGI GALLEGGIANTI”

Articolo 1 - Prescrizioni edilizie, urbanistiche e titoli abilitativi

1. La realizzazione degli alloggi galleggianti è soggetta a permesso di costruire, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di cui all’Allegato B), ai sensi della normativa vigente, avendo acquisito il parere idrogeologico e l’eventuale autorizzazione paesaggistica.

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