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D. Pres.R. Sicilia 26/04/2018, n. 11

Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36. Disciplina dei requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica secondo la normativa e le linee guida nazionali.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


Visto lo Statuto della Regione;

Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" e la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e del l'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, recante "Tutela sanitaria delle attività sportive";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio

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Art. 1 - Ambito d'applicazione

Il presente regolamento disciplina i requisiti strutturali, di personale ed attrezzature per il rilascio della certificazione di

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Art. 2 - Requisiti strutturali

1. I requisiti che i soggetti certificatori di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono rispettare sono i seguenti:

a) i locali dove si espleta l'attività di certificazio

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Art. 3 - Requisiti del personale ed organizzativi

1. I soggetti certificatori di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono tenuti a rispettare i seguenti requisiti di personale e di organizzazione:

a) il Direttore sanitario del Centro o il singolo medico certificatore devono essere specialisti in medicina dello sport ovvero medici

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Art. 4 - Dotazione strumentale

1. Le attrezzature per il corretto svolgimento delle attività per il rilascio dei certificati di idoneità agonistica, come previsto dalle tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982 del Ministero della sanità, debbono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione incendi, d'infortunistica, di accessori idonei per i portatori di handicap, di protezione dal contagio professionale da agenti infettivi e, in particolare, devono essere presenti:

a) strument

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Art. 5 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. I soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, presentano l'istanza per l'autorizzazione sanitaria al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente e per conoscenza al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute.

2. Le istanze devono essere corredate dalla documentazione di seguito elencata:

a) n. 3 piante planimetriche (scala 1:100) riportanti lo stato dei luoghi, con specifica della destinazione d'uso dei locali, a firma di un tecnico abilitato e del responsabile medico, corredate di relazione tecnica descrittiva anche degli impianti tecnologici (climatizzazione, riscaldamento, idrosanitario e gas);

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Art. 6 - Certificazione dell'idoneità sportiva agonistica

1. I soggetti certificatori di cui all'articolo 1 effettuano gli accertamenti diagnostici previsti dalla legge, con oneri a carico del richiedente.

2. I referti degli esami integrativi o delle consulenze specialistiche pervengono ai soggetti certificatori che ne hanno fatto richiesta entro e non oltre il termine di 30 giorni. La documentazione è custodita a parte con la dizione "giudizio sospeso per presunta inidoneità".

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Art. 7 - Obblighi degli enti sportivi

1. Le Società, le Federazioni e le Organizzazioni sportive sono tenute a conservare per cinque anni i certificati d

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Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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