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Sent.C. Conti 17/04/2001, n. 20

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1. Appalti oo.pp. - Cauzione definitiva - Ex art. 54 R.D. 1924/827 - Mancata previsione nel contratto - Illegittimità.
1. La cauzione definitiva stabilita dall'art. 54 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, costituisce una garanzia attinente alla completa e regolare esecuzione del contratto d'appalto pubblico; è pertanto illegittima l'approvazione di un contratto che non preveda la costituzione della cauzione anzidetta.

1a.Ved. C. Stato IV 29 marzo 2001 n. 1840R - Si riportano qui appresso NORME sulla cauzione definitiva. Art. 54 del RD. 23 maggio 1924 n. 827R, commi 1, 2, 3 e 9. "Art. 54 - 1. Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario; od in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa. 2. Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione. 3. Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario avente un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000. 9. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione". Art. 3 del Cap. gen. oo.pp., D.P.R 16 luglio 1962 n. 1063 (abrogato). "Al momento della stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione definitiva nel modo stabilito nel Capitolato speciale o nell'invito alla gara. La cauzione è stabilita nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto, ma il Capitolato speciale può stabilire una misura maggiore che non può superare il 10% del detto importo. La cauzione definitiva deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria, essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario. La cauzione può essere costituita da fideiussione bancaria secondo le vigenti disposizioni". Art. 30 della L. Merloni, L. 11 febbraio 1994 n. 109R, comma 2, i primi due paragrafi. "Art. 30.-2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento". Art. 101 del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554R (c.s.) (il quale, nell'art. 231, lett. l), ha abrogato il Cap.gen. oo.pp. 62/1063), commi 1 e 2. "Art. 101.-1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno".
(R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 54)

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