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Sent. CGAR. Sicilia 01/02/2001, n. 20

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di urbanizzazione - Determinazione - Modifica unilaterale della P.A. - Illegittimità. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Natura contrattuale - Modifica unilaterale della P.A. - Illegittimità.

1. La P.A. non può apportare modifiche unilaterali alla convenzione urbanistica stipulata fra essa ed il privato con la quale siano stati fra l'altro quantificati gli oneri di urbanizzazione. 2. Con la convenzione urbanistica stipulata fra la P.A. ed il privato - come è quella relativa ad un piano di lottizzazione - si configura, ai sensi dell'art. 28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e dell'art. 7 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, la natura contrattuale del relativo rapporto instaurato; detta convenzione ha pertanto valore vincolante per entrambe le parti e la P.A. non può apportarvi modifiche unilaterali.

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