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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 25/06/2018, n. 954

Composizione e modalità di funzionamento dei Comitati urbanistici e istituzione del tavolo di monitoraggio dell'attuazione della Legge, ai sensi degli articoli 47 e 77 della nuova Legge Urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017).
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Testo del documento


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Vista la legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), e in particolare l'articolo 47 (Comitato urbanistico - CU), il quale disciplina i Comitati urbanistici quali organi da istituire presso la Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province, singole o associate, per coordinare ed integrare le valutazioni e le intese necessarie all’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;

Considerato che l’art. 47 prevede, al comma 2, che la Giunta regionale regoli la composizione e le modalità di funzionamento dei CU in conformità ai seguenti principi:

a) del Comitato urbanistico regionale (CUR) fanno necessariamente parte un rappresentante unico della Giunta regionale, uno della Città metropolitana di Bologna e uno della Provincia singola o associata territorialmente interessata;

b) del Comitato urbanistico della Città metropolitana di Bologna (CUM) fanno necessariamente parte un rappresentante unico della Giunta regionale, uno della Città metropolitana di Bologna e uno del Comune o dell'Unione territorialmente interessati;

c) del Comitato urbanistico di area vasta (CUAV) fanno necessariamente parte un rappresentante unico della Giunta regionale, uno della Provincia singola o associata e uno del Comune o dell'Unione territorialmente interessati;

d) partecipano inoltre ai lavori dei CU, con voto deliberativo, i rappresentanti unici degli enti chiamati ad esprimere l'intesa sul piano o la variante da approvare;

e) ai lavori dei CU intervengono con voto consultivo ARPAE e gli enti o organismi competenti al rilascio dei pareri, nulla osta e altri atti di assenso richiesti dalla legge;

f) la Regione, la Città metropolitana e le Province si esprimono nell'ambito dei CU anche in veste di autorità competente per la valutazione ambientale;

g) ciascun ente partecipante ai lavori del CU è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere deinitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'ente stesso. Il rappresentante unico può chiedere l'intervento di altri soggetti facenti parte del proprio ente, in funzione di supporto;

h) la partecipazione ai lavori del CU non dà luogo al riconoscimento di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, comunque denominati;

i) ciascun CU per l'esercizio dei propri compiti si avvale di una Struttura tecnica operativa (STO), che svolge l'istruttoria preliminare degli strumenti d

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Allegato n. 1 - Composizione e modalità di funzionamento dei comitati urbanistici (CU) ai sensi dell’art. 47, comma 2, lr 24/2017


Art. 1 - Costituzione dei Comitati urbanistici (CU) e relativi adempimenti

1. Oggetto del presente atto sono la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati urbanistici (CU) previsti dall’art. 47 della L.R. n. 24/2017, ed in particolare:

a) del Comitato Urbanistico Regionale (CUR);

b) del Comitato Urbanistico Metropolitano (CUM);

c) del Comitato Urbanistico di area vasta (CUAV).

2. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale l’operatività entro tempi certi dei Comitati urbanistici la Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province, singole o associate, costituiscono il CU di propria competenza entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto. A tale scopo i medesimi enti territoriali provvedono tempestivamente ai seguenti adempimenti:

a) richiedono la designazione del rappresentante unico e di un supplente, che partecipa al CU in caso di assenza o impedimento del titolare, a ciascuno degli enti che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo dei CU, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, e 6 del presente atto;

b) costituiscono la struttura tecnica operativa di cui all’art. 8, attraverso la designazione del proprio personale da assegnare alla stessa e l’eventuale stipula delle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 8, e ne nominano il responsabile;

c) attuano ogni necessario adempimento organizzativo necessario per assicurare la funzionalità del CU e l’accessibilità e trasparenza in merito allo svolgimento dei lavori e ai provvedimenti assunti, quali la designazione della sede del CU, l’indicazione di una casella di posta elettronica certificata e la istituzione di una apposita sezione del proprio sito web istituzionale destinata a garantire informazioni in ordine alla composizione del CU e alle relative convocazioni e ordini del giorno.

3. Per garantire comunque l’operatività dei CU entro il termine di cui al comma 2, in caso di ritardo nelle designazioni di tutti i componenti, la Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province provvedono comunque alla costituzione dei CU, riservandosi di convocare i rappresentanti unici degli enti inadempienti direttamente alle sedute del CU in cui è prevista la loro partecipazione.


Art. 2 - Componenti necessari del CUR

1. Presso la Regione Emilia – Romagna è costituito il Comitato Urbanistico Regionale (CUR).

2. Il CUR è composto dai seguenti componenti necessari:

a) il rappresentante unico della Regione, che lo presiede, anche in qualità di autorità competente alla valutazione ambientale del piano;

b) il rappresentante unico della Città metropolitana di Bologna o della Provincia, singola o associata, territorialmente interessata, avendo riguardo allo strumento di pianificazione all’esame del CU.

3. Per l’esame dei piani di scala regionale partecipano al CUR i rappresentanti della Città metropolitana di Bologna e di tutte le Province, singole o associate.


Art. 3 - Componenti necessari del CUM

1. Presso la Città metropolitana di Bologna è costituito il Comitato Urbanistico Metropolitano (CUM).

2. Il CUM è composto dai seguenti componenti necessari:

a) il rappresentante unico della Città metropolitana di Bologna, che lo presiede, anche in qualità di autorità competente alla valutazione ambientale del piano;

b) il rappresentante unico della Regione;

c) il rappresentante unico del Comune o dell'Unione, titolare dello strumento urbanistico all’esame del CUM.


Art. 4 - Componenti necessari del CUAV

1. Presso ciascuna Provincia, singola o associata, è costituito il Comitato Urbanistico di area vasta (CUAV).

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