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Sent.C. Stato 31/01/2001, n. 355

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1. Appalti oo.pp. - Cauzione - Fideiussione di istituto finanziario - Inammissibilità. 2. Appalti oo.pp. - Cauzione - D.Lgs. 95/157 - Inapplicabilità.
1. L'Impresa partecipante ad una gara d'appalto di opera pubblica non può presentare a titolo di cauzione una fideiussione rilasciata da un Istituto finanziario iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385; infatti detto Istituto non è, a tal fine, equiparato ad un'impresa di assicurazione o ad un'azienda di credito autorizzata all'attività bancaria, giacché la formulazione dell'art. 107 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994 n. 109) impone di interpretare l'espressione valorizzando il profilo oggettivo della garanzia da prestarsi - ricondotto allo schema contrattuale della fidejussione - e l'ulteriore elemento di specificazione concernente la natura assicurativa o bancaria del contratto; pertanto, in tale contesto, la posizione degli intermediari finanziari resta ancora diversa da quella delle banche e degli istituti assicurativi, con la conseguenza che resta preclusa la possibilità di costituire le garanzie mediante fideiussione prestata da intermediario finanziario. 2. La disciplina prevista dalla normativa comunitaria in tema di servizi finanziari recepita nel D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (concernente gli appalti di servizi, compresi quelli finanziari), in virtù della quale i concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi sono per ciò solo idonei all'effettuazione delle prestazioni corrispondenti alla classifica di iscrizione, va riferita esclusivamente alle ipotesi in cui l'Amministrazione intenda selezionare il soggetto che presterà il servizio finanziario in suo favore, assumendo l'obbligo di garanzia nei confronti di soggetti terzi; viceversa la stessa disciplina non tocca il campo dei lavori pubblici (e segnatamente il campo della prestazione della garanzia da presentare con l'offerta) in quanto in tal caso si tratta di individuare il soggetto che garantisce all'Amministrazione l'adempimento dell'obbligazione assunta dall'appaltatore.

1a. e 2a. Ved. C. Stato V 26 settembre 2000 n. 5101R e Csi 4 luglio 2000 n. 328R.
(D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, art. 106[R=DLG38593,A=106]; L. 11 febbraio 1994 n. 109R; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 107)R (D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157)[R=DLG15795]

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