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Sent. C. Cass. pen. 22/06/1999, n. 11349

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1. Edilizia ed urbanistica - Certificato di abitabilità - Mancanza - Reato ex art. 221 T.U. 1934 n. 1265 - Estinzione per oblazione - Art. 38 L. 1985 n. 47 - Applicabilità - Effetti.
1. L'art. 38 L. 28 febbraio 1985, n. 47, elencando i reati che l'oblazione interamente corrisposta estingue, indica espressamente quello previsto dall'art. 221 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, la cui permanenza non può logicamente protrarsi oltre l'estinzione, che deve esser perciò immediatamente dichiarata con riferimento all'atto estintivo-interruttivo che l'ha determinata, ferma la possibilità che l'accertamento della prosecuzione della condotta vietata dia luogo all'inizio di un nuovo processo penale.

Sul certificato di abitabilità, senza il quale è vietato al proprietario dell'immobile di utilizzarlo, ved. Csi 13 ottobre 1999 n. 469R (Il certificato di abitabilità non serve ad abilitare l'immobile ad un uso piuttosto che ad un altro ma riguarda soltanto la salubrità dell'ambiente); Cass. 19 luglio 1999 n. 7681R (Il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l'obbligo di dotare tale bene della licenza di abitabilità; la mancata consegna di questa può produrre un danno risarcibile configurabile anche nel solo fatto che l'acquirente ha ricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità); Cass. pen. III 18 giugno 1999 n. 7920 (Il certificato di abitabilità non occorre per capanni o rifugi alpini); Cass. pen. III 29 aprile 1999 n. 5448 (Il proprietario dell'immobile, quale soggetto tenuto a richiedere la licenza di abitabilità, è equiparato al soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile e vi eserciti le facoltà corrispondenti); C. Stato V 13 aprile 1999 n. 414R (Il certificato di abitabilità può essere rilasciato previa verifica della salubrità dell'immobile); Cass. pen. I 17 dicembre 1998 n. 13289 (L'utilizzazione di una casa senza certificato di abitabilità configura reato ex art. 221 del TU. 27 luglio 1934 n. 1265, per il quale sono punibili il proprietario dell'immobile o il possessore uti dominus).
(T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 221; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 38)R

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