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D. P.G.R. Piemonte 08/06/2018, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 14/07/2022, n. 5/R.
- Determ. Dirig. R. 26/11/2020, n. 282
- D.P.G.R. 22/02/2019, n. 2/R.
- Determ. Dirig. R. 28/08/2018, n. 350
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articol

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Art. 2. - (Modalità di esercizio e periodi di apertura)

1. L’attività extralberghiera può essere esercitata:

a) con apertura annuale, per un periodo non inferiore a duecentosettantuno giorni complessivi nel corso dell’anno solare;

b) con apertura stagionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a duec

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Art. 3. - (Destinazione urbanistica degli immobili e recupero edilizio)

1. Gli immobili dove è esercitata l’attività extralberghiera presentano destinazione d’uso residenziale, ad eccezione degli immobili adibiti a “case per ferie”, ad “ostelli” e delle “soluzioni ricettive innovative” di cui al capo II, che sono rico

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Art. 4. - (Idoneità, sicurezza e accessibilità dei locali)

1. I locali destinati agli esercizi extralberghieri sono conformi alle seguenti disposizioni dell'allegato A del presente regolamento:

a) in ma

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Art. 5. - (Servizi aggiuntivi e complementari)

1. L’accoglienza e l’ospitalità di animali al seguito della clientela sono consentite nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti comunali, qualora esistenti; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o d

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Art. 6. - (Classificazione)

1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere è assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all’allegato B del presente regolamento, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dai titolari della relativa struttura.

2. Il sistema di classificazione fornisce

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Art. 7. - (Riserva di denominazione)

1. L’uso delle tipologie extralberghiere, di cui all’articolo 2 della l.r. 13/2017, nella ragione o denominazione sociale, è riservato esclusivamente a titolari o gestori di esercizi extralberghieri.

2. La denominazione di ciascun esercizio extralberghiero:

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Art. 8. - (Segni distintivi)

1. Gli esercizi ricettivi extralberghieri, ad eccezione dei B&B, degli esercizi di affittacamere e delle CAV, sono tenuti ad esporre il simbolo distintivo della classe assegnata, con le caratteristiche di cui alla sezione I dell’allegato D del presente regolamento:

a) nell’insegna provvista di illuminazione notturna e recante l’esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera d

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Art. 9. - (Pubblicità e obblighi informativi)

1. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonché su

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Art. 10 - (Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande)

N5

1. Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, limitato alla prima colazione per il B&B ed escluso nelle CAV e nei residence, è fornito alle sole persone alloggiate nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.

2. Il servizio di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande previsto all’interno delle strutture ricettive denominate “case per ferie” e “ostelli” può essere offerto anche agli ospiti delle persone alloggiate, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata.

3. Gli adem

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CAPO II - SOLUZIONI RICETTIVE INNOVATIVE
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Art. 11. - (Denominazioni e capacità ricettiva)

1. Sono disciplinate dal presente capo le soluzioni ricettive destinate ad ampliare l’offerta turistica extralberghiera mediante forme di ospitalità e accoglienza a stretto contatto con la natura, anche sopraelevate dal suolo ed integrate con la vegetazione dei luoghi.

2. Le soluzioni ricettive di cui al comma 1 sono unità abitative, camere o locali ricavati in aree naturali o spazi all’aperto ed assumono, a seconda delle proprie caratteristiche e funzionalità, le seguenti denominazioni:

a) soluzioni ricettive complementari, se si tratta di soluzi

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Art. 12. - (Criteri di localizzazione)

1. La localizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all’articolo 11 è conforme ai seguenti criteri e vincoli:

a) se si tratta di soluzioni ricettive autonome, ricade in aree a destinazione urbanistica turistico ricettiva;

b) se si tratta di soluzioni ricettive complementari, ricade in aree contigue a strutture extralberghiere denominate “B&B” e “affittacamere”, collocate in immobili non condominiali, nonché in aree pertinenziali delle “residenze di campagna”, aventi medesima destinazione d'uso, confinanti ovvero separate da infrastrutture viarie classificate fino alla tipologia "comunale";

b-bis) se la conformità alle destinazioni d’uso urbanistiche indicate nelle lettere a) e b) non è presente, la stessa può essere conseguita con variante al PRGC che, in ragione dell’entità e delle caratteris

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Art. 13. - (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)

01. La realizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all’articolo 11 è subordinata all’acquisizione dei titoli abilitativi ed edilizi

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CAPO III - LOCAZIONI TURISTICHE
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Art. 14. - (Adempimenti amministrativi)

1. Coloro che locano immobili per finalità turistica per periodi consecutivi fino a 30 giorni trasmettono al comune ove ha sede l’immobile, entro dieci giorni dalla stipula della prima locazione, il modello informativo previsto nell’allegato H del presente regolamento.

2. Il comune, ricevuto il modello di cui al comma 1, al fine di identificare l'immobile oggetto di locazione e di fornire una corretta informazione all'utenza, assegna al medesimo un codice identificativo di

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CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 15. - (Alloggi vacanze)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non è consentito avviare strutture ricettive extralberghiere denominate "alloggi vacanze"; alle strutture ricettive già esistenti si applica la disciplina del presente articolo.

2. Gli alloggi vacanze sono unità abitative residenziali composte da uno o più locali con superficie minima di metri quadrati 30, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma.

3. La gestione degli alloggi vacanze è aff

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Art. 16. - (Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione aggiuntiva di "posto tappa")

N13

1. Le strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;

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Art. 17. - (Disposizioni transitorie e derogatorie)

1. Le strutture ricettive extralberghiere, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano ai requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari di cui all’allegato A, nel caso degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ad eccezione degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) del medesimo articolo e comunque limitatamente alle porzioni di edificio oggetto di intervento.

2. Le strutture ricettive extralberghiere denominate “case per ferie” e “ostelli per la gioventù”, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di impossibilità tecnico- strutturale, certificata da un tecnico abilitato, ad adeguarsi ai requisiti di cui all’

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Art. 18. - (Disposizioni finali)

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica l’

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Art. 19. - (Urgenza)

Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bolletti

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Allegato A - Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle strutture turistico- ricettive extralberghiere

(Art. 4)

 

Art. 1. - (Accessibilità dei locali, sicurezza e prevenzione incendi)

1. Le prescrizioni tecniche del presente allegato, riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche, si riferiscono a ciascuna delle strutture ricettive extralberghiere di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione, contemplate nella l.r. 13/2017 ed in conformità alle disposizioni normative di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), ad esclusione delle strutture ricettive innovative di cui all'articolo 11 del regolamento.

2. Per le strutture ricettive di cui al comma 1 è richiesto, in particolare, il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

a) se si tratta di strutture aventi una capacità ricettiva superiore a sei camere sono accessibili gli spazi esterni, le parti comuni e una camera con relativo servizio igienico;

b) se si tratta di strutture aventi una capacità ricettiva superiore a venti camere sono accessibili gli spazi esterni, le parti comuni e due camere con relativo servizio igienico;

c) se le camere non dispongono di servizi igienici, è accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della camera, almeno un servizio igienico;

3. Sono fatte, comunque, salve le deroghe di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento.

4. Ai fini di garantire la sicurezza generale degli ospiti all’interno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

a) collocazione di idonei dispositivi di prevenzione incendi, ovvero di estintori, nonché accorgimenti atti a consentire un sicuro e veloce esodo degli ospiti in caso di emergenza;

b) presenza di idoneo materiale informativo e relative istruzioni per l’utilizzo degli impianti e le modalità di riarmo del contatore, in caso di interruzione dell’energia elettrica;

c) presenza di cartellonistica riportante numeri telefonici di pubblica utilità tra cui Forze dell’Ordine, pronto soccorso, guardia medica, ospedale più vicino, farmacia più vicina con relativi orari;

d) presenza di materiale e dispositivi utili per il fabbisogno personale di pronto soccorso.

 

Art. 2. - (Superfici delle camere)

1. Le camere da letto degli esercizi extralberghieri hanno una superficie minima, al netto dei bagni, di metri quadrati 8, se con un posto letto, e di metri quadrati 14, se con due posti letto. Per ogni posto letto in più la superficie minima delle camere a due posti letto è aumentata di metri quadrati 6.

2. Per le strutture presenti sul territorio di comuni classificati montani sulla base dei provvedimenti del settore regionale competente in materia, le superfici minime di cui al comma 1 sono ridotte a metri quadrati 12 per le camere con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima delle camere a due posti letto è aumentata di metri quadrati 4.

3. Ciascuna camera non può essere dotata di più di quattro posti letto; in caso di camere comunicanti, valgono, per ciascuna di esse, i medesimi requisiti dimensionali di cui ai commi 1 e 2. L’accesso alle camere da letto destinate agli ospiti avviene in modo agevole e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

4. Ai fini del calcolo della superficie utile delle camere, si considera quella del piano calpestabile, al netto dei bagni. Rientrano nel calcolo della superficie delle camere gli spazi aperti sulle stesse, quali corridoi o disimpegni, purché non delimitati da serramenti, nella misura massima di metri quadrati 1,5 per le camere ad un posto letto e metri quadrati 2 per quelle a due posti letto.

5. È consentito aggiungere nella camera, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto a favore di soggetti minori di anni 15 nonché di soggetti accompagnatori di clienti che necessitano di assistenza, in deroga ai limiti dimensionali di cui ai commi 1, 2 e 3, con obbligo di ripristino, alla partenza dell'ospite, del numero di posti letto consentito. In tal caso, il numero dei posti letto aggiunti non è computato ai fini della capacità ricettiva consentita nella struttura.

6. Il singolo posto letto si considera tale anche se il letto fornito dalla struttura ricettiva è formato da una piazza o piazza superiore, fermo restando il rispetto del rapporto numerico ospiti/posti letto massimo consentito nel locale medesimo.

7. Per le strutture ricettive extralberghiere denominate “case per ferie” e “ostelli”, che presentano camerate è consentita una dotazione massima di otto posti letto, anche in caso di locali comunicanti; è, comunque, consentito sovrapporre a ciascun letto base un ulteriore letto senza dover incrementare le superfici e le cubature delle camere o camerate, purché sia garantita una cubatura minima di  metri cubi 12 a persona. N7

8. Ai fini del dimensionamento degli altri rapporti tecnici delle strutture di cui al comma 7, sono computati i posti letto effettivi, al netto delle camere o camerate dotate di servizi igienici privati, secondo i seguenti parametri:

a) un wc ogni sei posti letto;

b) un bagno o doccia ogni otto posti letto;

c) un lavabo ogni sei posti letto;

d) il locale comune destinato a soggiorno, distinto dalla sala pranzo, garantisce un rapporto minimo di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo;

e) la superficie aeroilluminante non è inferiore ad 1/8 della relativa superficie di calpestio, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti edilizi comunali.

 

Art. 3. - (Superfici degli appartamenti)

1. Gli appartamenti composti da monolocale attrezzato per il pernottamento e per il soggiorno- pranzo-cucina hanno una superficie minima, al netto dei bagni, di metri quadrati 12, se con un posto letto e di metri quadrati 18, se con due posti letto; per ogni posto letto in più, la superficie minima del locale è aumentata di metri quadrati 6.

2. Per le strutture presenti sul territorio di comuni classificati montani ai sensi dei provvedimenti del settore regionale competente in materia, le superfici minime degli appartamenti di cui al comma 1 sono ridotte a metri quadrati 10 per le unità con un posto letto, ed a metri quadrati 16 per quelle con due posti letto; per ogni posto letto in più, la superficie è aumentata di metri quadrati 6.

3. Gli appartamenti composti da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto hanno le seguenti superfici minime, al netto di ogni altro ambiente accessorio e di servizio:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: metri quadrati 8, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto installato nelle camere da letto, eccedente i primi due;

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: metri quadrati 13, se con un posto letto, metri quadrati 20, se con due posti letto e metri quadrati 27, se con tre posti letto, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto installato nelle camere da letto;

c) camere da letto: metri quadrati 8, se con un posto letto, cui sono aggiunti metri quadrati 6 per ogni posto letto ulteriore, fino ad un massimo di quattro posti letto. N12

4. Per le strutture presenti sul territorio di comuni classificati montani le superfici di cui al comma 3, lettere b) e c) sono ridotte come di seguito:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: metri quadrati 11, se con un posto letto, metri quadrati 16, se con due posti letto, metri quadrati 21, se con tre posti letto, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto installato nelle camere da letto;

b) camere da letto: metri quadrati 8, se con un posto letto, cui sono aggiunti metri quadrati 4 per ogni posto letto ulteriore, fino ad un massimo di quattro posti letto. N12

 

Art. 4. - (Superfici dei bagni)

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4764091 9000127
Allegato B - Standard qualitativi minimi per la classificazione  delle strutture ricettive extralberghiere distinti per classe

N1

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Allegato C - Accessibilità delle strutture ricettive extralberghiere

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D - Loghi identificativi per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere

N11

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Allegato E - Linee guida per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa” e per l’attribuzione del logo distintivo

N14

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Allegato F - Elementi indicativi del contratto di gestione imprenditoriale indiretta di case e appartamenti vacanze/ residence

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato G - Elementi indicativi della convenzione tipo tra enti o aziende per ospitalità e soggiorno in case per ferie

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato H - Modello informativo per locazione turistica (lt)

Parte di provvedimento in formato grafico

Vi

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