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Sent. C. Cass. pen. 14/12/1998, n. 13097

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1. Appalti - Responsabilità del costruttore - Obbligo di denuncia lavori per opere c.a. prima del loro inizio - Unico responsabile ex art. 4 L. 1971 n. 1086.

1. L'art. 4 L. 5 novembre 1971 n. 1086 pone l'obbligo della denuncia di inizio dei lavori riguardanti l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio esclusivamente a carico del costruttore, il quale deve indicare nella denuncia i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori; anche il regime sanzionatorio, in caso di inottemperanza, e previsto ai sensi dell'art. 14 L. cit. soltanto per il costruttore sicché, non essendo destinatario del suddetto obbligo, nessun altro soggetto è tenuto a rispondere del reato de quo.

1. Per l'esattezza, l'art 4 della L. 1977 n. 1086 stabilisce che le opere di cui all'art. 1 della legge - cioè le opere in conglomerato cementizio armato normale, le opere in conglomerato cementizio armato precompresso e le opere a struttura metallica - devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del Genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.


(L. 5 novembre 1971 n. 1086, artt. 4 e 14)R

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