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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 09/04/2018, n. 491
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 09/04/2018, n. 491
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 09/04/2018, n. 491
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (di seguito Decreto), che reca disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale sull'inquinamento acustico, entrato in vigore il 19 aprile 2017; - la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; - la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"; Richiamate le proprie deliberazioni: - n. 581 del 4 maggio 2009 "Approvazione di nuove qualifiche professionali e relativi standard formativi, ai sensi della Delib.G.R. 2166/2005"; - n. 191 del 25 febbraio 2013 "Direttiva per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale"; - n. 331 del 14 marzo 2016 "Criteri di valutazione della domanda per il riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale"; Dato atto che: - la professione di Tecnico Competente in Acustica (di seguito TCA) può essere svolta previa iscrizione nel relativo elenco, ai sensi del comma 7, art. 2 della legge n. 447/95, come sostituito dall'art. 24 del Decreto; - è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), il quale provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di TCA, ai sensi dell'art. 21 del Decreto, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni e dalle Province Autonome; - la domanda d'iscrizione nel suddetto elenco è presentata alla Regione o Provincia Autonoma di residenza dai cittadini italiani che intendono svolgere la professione di TCA, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del Decreto, nonché da coloro che hanno già ottenuto, dalla Regione o Provincia Autonoma, l'atto di riconoscimento della qualificazione di TCA, così come riportato all'art. 21, comma 5 del Decreto; - la verifica dell'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del Decreto, e la verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione, ai sensi del punto 3 dell'Allegato 1 del medesimo Decreto è demandata alla Regione o Provincia Autonoma; Considerato che: - ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Decreto, i requisiti necessari al |
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