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Sent. C. Cass. pen. 15/10/1997, n. 11436

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Lottizzazione abusiva - Sanatoria ex L. 1985 n. 47 - Inapplicabilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Lottizzazione abusiva - reato permanente.
1. La concessione in sanatoria estingue il reato di costruzione abusiva - ai sensi dell'art. 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47 - ma non quello di lottizzazione abusiva, per cui, in assenza di un esplicito provvedimento adottato dall'Autorità competente ed autorizzatorio della lottizzazione, legittimamente viene disposta la confisca dei terreni lottizzati, giacché la concessione edificatoria non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica. 2. La lottizzazione abusiva è un reato (eventualmente) permanente, in cui la permanenza cessa con l'ultimazione della condotta lottizzatoria, ovvero con la ultimazione della attività giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio.

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