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Circ. P.G.R. Piemonte 12/04/2018, n. 2/AMB

Chiarimenti in merito ad alcune fattispecie di deroga alla compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009).
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Testo del provvedimento


L'art. 19 (Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso) della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) definisce la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso come un qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale (art. 19, comma 1 della L.R. 4/2009).

La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della L.R. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della L.R. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

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Dalla redazione