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Sent. C. Cass. civ. 28/01/1987, n. 783

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1. Appalti - Contratto di opera edile - Nullo, senza licenza edilizia - Obbligo dell'appaltatore di restituzione acconti ricevuti

1. Il contratto di appalto diretto alla costruzione di un'opera edilizia senza la prescritta licenza o concessione è nullo ab origine per illiceità dell'oggetto, derivante dal contrasto con norme imperative, cioè con gli artt. 31 e 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 (anche nel testo modificato con L. 6 agosto 1967 n. 765, artt. 10 e 13). Pertanto, l'appaltatore non può pretendere, in forza di detto contratto, il pagamento del pattuito corrispettivo e deve restituire al committente gli acconti versati, senza che il divieto sancito dall'art. 2035 C.c. di ripetere quanto pagato in esecuzione di una prestazione contraria al buon costume possa essere esteso, stante il carattere eccezionale di detta norma, al detto negozio semplicemente illegale, ossia in contrasto con norma imperativa.

1. Ved. Cass. 28 giugno 1986 n. 4317R, S.U. 7 luglio 1981 n. 4414; conf. Cass. 22 febbraio 1982 n. 1101.


.c. art. 1448, 1655, 2035; L. 17 agosto 1942 n. 1150R; L. 6 agosto 1967 n. 765R

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