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Sent.C. Cass. 07/07/1988, n. 4481

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Riduzione, per correzione di errore commesso, della somma già riconosciuta all'impresa - Domanda della P.A. di restituzione della corrispondente parte dell'importo erogato - Giurisdizione A.G.O.
1. In tema d'appalto d'opera pubblica, qualora l'amministrazione, dopo aver positivamente esercitato il potere discrezionale di riconoscere all'appaltatore la revisione del prezzo, corrispondendo la somma a tal fine determinata, provveda unilateralmente a ridurre il quantum, non in via di autotutela, con annullamento o revoca del precedente atto, ma a titolo di correzione di errori commessi, la pretesa dell'Amministrazione medesima, per la restituzione di parte dell'importo erogato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe posizioni di diritto soggettivo inerenti all'ammontare del compenso revisionale, e configura un'azione di ripetizione d'indebito, col conseguenziale onere a carico dell'istante di provare la non spettanza della maggior somma in origine liquidata.

1. La giurisprudenza è costante nel ritenere che, negli appalti di opera pubblica, l'Amministrazione ha un potere discrezionale per concedere la revisione prezzi e quindi che l'Appaltatore ha al riguardo un interesse legittimo per cui le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Solo dopo che l'amministrazione abbia esercitato positivamente detto potere discrezionale accordando la revisione prezzi, esplicitamente od implicitamente (Cass. S.U. 8 luglio 1985 n. 4088R), l'Appaltatore acquista un diritto soggettivo alla revisione prezzi stessa, con giurisdizione del giudice ordinario. Ved. Cass. S.U. 13 aprile 1988 n. 2915 R S.U. 15 ottobre 1987 n. 7623 R, 28 aprile 1987 n. 4099[R=W28A874099], S.U. 26 luglio 1985 n. 43411[R=W26L8543411] S.U. 8 luglio 1985 n. 4088R e 4089R, S.U. 24 giugno 1985 n. 3790R, S.U. 14 giugno 1985 n. 3571 R (vi sono pubblicate le 5 sentenze S.U. del 1985. qui citate). Per contro, tutta la dottrina sostiene invece che l'Appaltatore di un'opera pubblica ha sempre un diritto soggettivo alla revisione prezzi, quale parte integrante del prezzo.
L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F, art. 326R; D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501; L. 22 febbraio 1973 n. 37;[R=L3773] L. 21 dicembre 1974 n. 700; L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181]

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