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Circ. Ass.R. Emilia Romagna 14/03/2018, n. PG/2018/0179478

Prime indicazioni applicative delle nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017).
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I. Premessa: L'entrata in vigore della legge ed i primi effetti

Come è noto, la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (di seguito denominata "LR 24/2017" o "Nuova legge") è stata pubblicata lo stesso giorno della sua promulgazione sul Bollettino ufficiale n. 340, ed è entrata in vigore il 1 ° gennaio 2018 N1

Dal 1 gennaio 2018 la LR 24/2017 opera dunque quale nuova legge urbanistica regionale, sostituendo la previgente LR 20/2000, nonché la LR 19/1998 sulla riqualificazione urbana N2.

Il principale effetto che deriva dall'entrata in vigore della legge è l'obbligo per ogni Comune o Unione di Comuni di avviare il processo di adeguamento della propria pianificazione urbanistica entro 3 anni (ossia entro il 01.01.2021) e di completarlo entro i successivi 2 anni, pervenendo quindi , entro il termine massimo del 01.01.2023, alla compiuta sostituzione degli attuali strumenti urbanistici, approvati ai sensi della LR 20/2000 (PSC, POC e RUE) o della previgente LR 47/1978 (PRG), con il nuovo PUG (Piano urbanistico gen

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Il. L'ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE (ART. 3)

Le modalità di transizione dagli attuali strumenti urbanistici al nuovo PUG, definite all'art. 3 della nuova legge, variano a seconda degli strumenti vigenti nel Comune o nell'Unione, e dei procedimenti in corso al 1 gennaio 2018. In particolare, sono previste le tre seguenti modalità di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente a quanto disposto dalla nuova legge:

a) I Comuni che siano ancora dotati di PRG, di cui alla LR 47 /1978, e quelli che abbiano approvato i cosiddetti strumenti urbanistici "spacchettati" (PSC, POC e RUE assunti a norma dell'art. 43, commi 5 ss., LR 20/2000, come conversione del PRG negli strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla stessa LR 20/2000), devono avviare entro il 01.01.2021 il procedimento di approvazione del nuovo PUG, e completarlo entro il 01.01.2023, secondo le modalità ordinarie stabilite dagli artt. 44, 45 e 46 N6.

La legge specifica quale sia l'atto che sancisce il formale avvio del procedimento, individuandolo a norma dell'art. 45, comma 2, nell'assunzione da parte della Giunta comunale della proposta di piano, completa di tutti gli elaborati costitutivi.

L'assunzione della proposta deve essere compiuta dal Consiglio comunale qualora si voglia fare decorrere dalla medesima data gli effetti della salvaguardia (art. 27, comma 2,

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III. La possibilità di completare i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge (artt. 3 e 4)

Nel corso del periodo transitorio la LR 24/2017 consente ai Comuni di completare l'iter approvativo di tutti i piani urbanistici adottati prima della entrata in vigore della nuova legge (per i piani attuativi di iniziativa privata fa fede la data di presentazione dello strumento al Comune), c

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IV. La possibilità di modificare e di attuare gli strumenti urbanistici vigenti nel corso del periodo transitorio

Nel corso del periodo transitorio (fermo restando l'obbligo di predisporre e approvare il PUG e, fintanto che non sia approvato lo stesso PUG), i Comuni o le loro Unioni hanno la possibilità di dare attuazione ad una parte delle previsioni della pianifica zione urbanistica vigente nonché di apportare ad essa quelle variazioni che risultino indispensabili per la sua pronta esecuzione, applicando la normativa previgente. In questa prospetti va e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, LR 24/2017, si ritiene che le varianti specifiche al PSC non possano avere ad oggetto l'introduzione nel medesimo PSC di ambiti residenziali totalmente nuovi, non previsti dal piano vigente alla data di entrata in vigore della legge, bens&igrav

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V. L'attuazione del PSC, del POC e del PRG mediante delibera di indirizzo e accordi operativi o permessi di costruire convenzionati (art. 4, commi 1, 2 e 3)

Nel corso del periodo transitorio durante il quale i Comuni sono chiamati a predisporre e approvare il PUG, oltre alla ordinaria possibilità di portare ad esecuzione una parte della pianificazione vigente, esaminata alla precedente sezione IV, la LR 24/2017 consente ai Comuni di individuare una parte delle previsioni del piano vigente da attuare con percorsi procedurali più celeri, cioè attraverso la stipula di accordi operativi ovvero il rilascio di permessi di costruire convenzionati, in quanto prioritari rispetto alle esigenze della comunità locale.


Delibera di indirizzo per l'attuazione di parte delle previsioni del PSC

L'art. 4 richiede al Comune di definire, attraverso una delibera di indirizzo del Consiglio comunale la parte delle previsioni del PSC di cui consentire l'immediata attuazione attraverso questa speciale disciplina pianificatoria e di indicare i criteri di priorità, i requisiti e i limiti con cui saranno valutate le proposte avanzate dai privati e verificata la loro rispondenza all'interesse pubblico.

Per assicurare l'imparzialità e trasparenza delle scelte operate dalla delibera di indirizzo il comma 3 dell'art. 4 prescrive ai Comuni che intendano av

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VI. Il termine massimo per l'approvazione degli strumenti attuativi e per la stipula della convenzione (art. 4, comma 7)

Per tutti gli strumenti attuativi fin qui richiamati alle precedenti sezioni IV e V, l'iter approvativo potrà essere avviato formalmente (con la loro presentazione al Comune ovvero con la loro adozione) entro e non oltre il termine perentorio di 3 anni dall'entrata in vigore della legge (entro il 1° gennaio 2021) e si dovrà pervenire alla loro approvazione e alla stipula delle relative convenzioni entro il termine perentorio del 01.01.2023 (cinque anni), a pena di perdita di efficacia degli stessi strumenti urbanistici

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VII. Effetti della scadenza del periodo transitorio sulla pianificazione urbanistica vigente

Come ricordato in premessa, allo scadere del periodo transitorio, decadono automaticamente tutte le previsioni in espansione dei piani predisposti ai sensi delle LLRR 20/2000 e 47/1978, ad esclusione di quelle per le quali nello stesso periodo siano stati avviati i percorsi di immediata attuazione, regolati dall'art. 4 della legge e richiamati ai precedenti paragrafi IV, V e VI (cioè attraverso gli ordinari strumenti attuativi, ovvero attraverso il procedimento speciale fondato sulla delibera di indirizzi e gli accordi operativi o i permessi di costruire convenzionati).

Più in dettaglio, si riportano qui di seguito, in modo schematico, gli effetti che derivano dalla scadenza delle due fasi in cui si articola il periodo transitorio, sulla base delle norme di cui gli articoli 3 e 4 della legge:

a. trascorsi tre anni dalla data

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VIII. Effetti dell'approvazione del PUG

Quanto agli effetti sulla pianificazione previgente che derivano dall'approvazione del PUG, si applicano i principi generali della materia, coordinati con quanto previsto dall'art. 4 della legge ed in particolare dai commi 6 e 7 dello stesso.

In primo luogo, con l'entrata in vigore del PUG si conclude il periodo transitorio disciplinato dagli articoli 3 e 4, anche nel caso in cui ciò avvenga prima della scadenza dei termini di durata massima del periodo transitorio. Pertanto, viene meno la possibilità di continuare ad applicare le leggi previgenti, per l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani previgenti e per portare ad esecuzione le previsioni degli stessi (cosa che, com'è noto, era possibile con la L.R. n. 20 del 2000 fintanto che non veniva approvato il POC).

In secondo luogo, secondo i principi generali che regolano la successione nel tempo degli strumenti di

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IX. Riepilogo: i primi adempimenti dei comuni o unioni

Per quanto fin qui illustrato, è possibile riepilogare e specificare i primi adempimenti organizzativi e amministrativi ai quali i Comuni, e le loro Unioni N13, devono provvedere ai fini della transizione nel nuovo sistema di pianificazione urbanistica e di governo del territorio, definito dalla legge regionale 24/2017.

1) La costituzione dell'Ufficio di piano, a norma dell'art. 55 e secondo gli standard minimi che saranno definiti a breve dalla Giunta regionale.

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X. Compiti degli altri enti territoriali

La legge affida numerosi compiti alle Province, alla Città metropolitana di Bologna ed alla Regione per l'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale, generale e settoriale, nonché per l'esercizio delle funzioni valutative e concertative inerenti al nuovo sistema di pianificazione urbanistica. Qui di seguito ci limitiamo a richiamare i principali adempimenti richiesti per la prima applicazione della legge.

a) Il Comitato urbanistico (CU) - La legge, all'art. 47, chiama ogni Provincia, nonché la Città metropolitana di Bologna e la Regione, a costituire un Comitato urbanistico (CU), quale organo deputato ad integrare ed esercitare tutte le funzioni di valutazione e di concertazione previste in ordine ai procedimenti di pianificazione condotti, nel proprio ambito territoriale, dagli enti del livello territoriale meno ampio (quindi CU della Provincia o della Città metropolitana, per i procedimenti di pianificazione urbanistica gestiti dai Comuni e dalle Unioni, e CU della Regione per i procedimenti di pianificazione territoriale propri e quelli gestiti dalle Province o dalla Città metropolitana).

Allo scopo di uniformare la composizione e le modalità di funzionamento del CU è previsto che la Giunta regionale debba regolare nel dettaglio, con propria delibera (in corso di predisposizione), la composizione e le modalità operative dei CU, in conformità ai princip

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Tabella riassuntiva della fase transitoria della L.R. 24/2017

Parte di provvedimento in formato grafico



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