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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dirig.R. Lombardia 28/02/2018, n. 2818
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Testo del documentoIL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Visti - la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (c.d. "Seveso-ter") sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, che stabilisce norme per la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venire causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente; - il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", recante modifica e successiva abrogazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che approva in ambito nazionale il Testo Unico sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose con la finalità di assicurare un elevato livello di protezione sul territorio; |
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Allegato 1 - Piano regionale delle ispezioni relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore - art. 27 del D.Lgs. 105/2015 - Anno 20181.0 Introduzione Il presente piano regionale delle ispezioni relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, in aggiornamento del previgente Piano approvato con DDUO n. 2093 del 28 febbraio 2017, è redatto da Regione Lombardia al fine di rispondere ai disposti dell'art. 27 del decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 (di seguito Decreto) secondo le metodologie definite con Delib.G.R. n. 6734 del 19 giugno 2017. Il piano regionale delle ispezioni in stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore stabilisce i criteri, le procedure e gli strumenti per: - l'effettuazione da parte di Regione Lombardia della valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, che tiene conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati e del comprovato rispetto di quanto previsto dal Decreto, in assenza della quale, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non può essere superiore a tre anni. La suddetta valutazione è finalizzata all'individuazione delle priorità per l'inserimento di tutti gli stabilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezione ordinaria; - l'effettuazione delle ispezioni ordinarie; - l'effettuazione delle ispezioni straordinarie; - la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia superiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2.0 Contenuti del piano Il Piano di ispezione, in accordo con il comma 3 dell'art. 27 del Decreto contiene i seguenti elementi: a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza; b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione; c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano; d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'art. 19 del Decreto: e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incedente rilevante; f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4 del art. 27 del Decreto; g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7; h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano le ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2.1 Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza 2.1.1 Premessa In Lombardia, secondo l'ultimo aggiornamento fornito da ISPRA datato gennaio 2018 N1, sono presenti 269 stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore (139) e inferiore (130), pari a circa il 30% degli stabilimenti presenti sul territorio nazionale. La Lombardia è inoltre di gran lunga la regione con più popolazione residente (circa 10 Milioni di abitanti pari a circa il 16% della popolazione nazionale) e la seconda per densità abitativa (419 abitanti per kmq rispetto alla media italiana di 201 abitanti per kmq). In ragione della forte concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, Regione Lombardia ha condotto negli anni diverse azioni per la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti tra le quali, in via prioritaria, la vigilanza e il controllo degli stabilimenti in forza degli adempimenti previsti dalla normativa in materia. In attuazione dell'art. 27 del Decreto, le ispezioni devono essere adeguate al tipo di stabilimento e sono indirizzate all'esame e alla definizione delle caratteristiche del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), all'individuazione dei punti critici del sistema e delle eventuali misure correttive e migliorative che è necessario adottare, affinché questo costituisca uno strumento efficace alla prevenzione ed al controllo delle situazioni di pericolo e per e per garantire in particolare che il gestore possa comprovare: a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante; b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito; c) che i dati e le informazioni contenuti nella documentazione presentata ai sensi del Decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento; d) che le informazioni di cui all'articolo 23 del Decreto siano rese pubbliche. Le ispezioni sono promosse con gli obiettivi generali sopra indicati e devono riguardare tutti gli aspetti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) messa in atto dal gestore e le modalità di realizzazione di tale politica attraverso l'attuazione del Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR). Le ispezioni, in ogni caso, hanno la finalità di evidenziare l'eventuale necessità di azioni correttive, mirate al sostanziale miglioramento della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti. La pianificazione delle ispezioni può prevedere anche l'eventuale definizione di obiettivi particolari e limitati, mirati agli aspetti più critici del Sistema di Gestione della Sicurezza messo in atto dal gestore. L'effettuazione di verifiche ispettive con obiettivi specifici circoscritti e mirati può essere opportuna, in particolare, in verifiche successive ad una prima verifica estensiva, laddove non vi siano elementi che possano far presumere l'intervento di variazioni significative nella situazione pregressa. Ispezioni non pianificate possono essere disposte in qualunque momento, anche a seguito del verificarsi di un incidente o di un quasi-incidente e/o di segnalazioni da parte di altri enti. Tutti gli stabilimenti sono sottoposti ad un programma di controllo con una periodicità stabilita in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento; nel caso in cui tale valutazione non sia effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. 2.1.2 Criteri per predisposizione dei programma annuale di ispezione - Anno 2018 Coerentemente con quanto previsto dal Decreto, e nello specifico dall'Allegato H, gli aspetti di sicurezza da tenere presente, in termini generali, ai fini di una valutazione dei pericoli di incidenti rilevanti associati ad un singolo stabilimento, anche in relazione alla sua collocazione territoriale ed ambientale, sono: a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati; b) risultanze delle ispezioni precedenti; c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti; d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino; e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante; f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante; g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante; h) vie di propagazione della sostanza pericolosa. La Delib.G.R. n. 6734/17 ha individuato come parametri di riferimento quelli stabiliti dal Piano nazionale per il triennio 2016-2018 che valorizzano i criteri generali di valutazione sopra indicati e che presi in considerazione, in toto o in parte, possono fornire, una volta entrato a regime il sistema di ispezioni secondo le nuove disposizioni del Decreto elementi utili per effettuare, con modalità trasparente e tracciabile, la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante finalizzata a stabilire le priorità per la programmazione annuale delle ispezioni nel territorio di competenza. Tali informazioni necessarie per la valorizzazione dei parametri possono essere ad esempio reperite nella documentazione trasmessa dal Gestore e nei rapporti finali di ispezione. Nelle more del completamento di un primo ciclo di ispezioni disposte secondo i criteri e le modalità dettate dall'allegato H del Decreto, e pertanto di disporre di una serie completa di dati per effettuare in toto le valutazioni di cui sopra, sono stati individuati alcuni criteri prioritari in grado di garantire il mantenimento di un adeguato livello dei controlli. I criteri adottati al fine della programmazione annuale (2018) delle ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore, sono i seguenti: - nuovo stabilimento notificato ai sensi dell'art. 13 del Decreto. - intervallo superiore a tre anni tra due visite consecutive in loco e contestuale variazione di classificazione dello stabilimento in esito all'entrata in vigore del Decreto (da soglia superiore a soglia inferiore); - intervallo pari o superiore a tre anni tra due visite consecutive in loco con priorità in funzione del giudizio della precedente ispezione; - accadimento di incidenti e quasi-incidenti; - presenza di segnalazioni da parte di altre Autorità che necessitano una verifica sull'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti messa in atto dal gestore e le modalità di realizzazione di tale politica attraverso l'attuazione del Sistemi di Gestione della Sicurezza; Il programma annuale delle ispezioni può essere, se necessario, motivatamente aggiornato anche prima della scadenza annuale. 2.2 Zona geografica coperta dal piano di ispezione I criteri, le procedure e gli strumenti stabiliti nel presente piano di ispezione regionale si applicano a tutti gli stabilimenti di soglia inferiore presenti sul territorio regionale. Ai sensi dell'art. 27 comma 3, secondo capoverso del Decreto, che prevede il coordinamento ed armonizzazione del piano nazionale per gli stabilimenti di soglia superiore con i piani regionali di ispezione per gli stabilimenti di soglia inferiore, il presente piano verrà trasmesso al Ministero degli Interni, all'ISPRA e al CTR territorialmente competente al fine di ricevere eventuali ulteriori indicazioni ed elementi utili per la definizione all'individuazione delle priorità ispettive per gli stabilimenti di soglia inferiore. In particolare per l'anno 2018, tenendo conto che sono tutt'ora in corso presso ISPRA le verifiche di completezza e congruità in merito alle notifiche presentate ai sensi del Decreto dai gestori nel corso dell’anno 2015-2017, la pianificazione riguarderà gli stabilimenti di soglia inferiore presenti nell'elenco fornito da ISPRA aggiornati a gennaio 2018. Regione valuterà la necessità di aggiornare i programmi ispettivi sulla base delle notifiche di assoggettamento (o di fuoriuscita dal regime "Seveso III") che perverranno successivamente alla comunicazione del piano regionale al MATTM. Si riporta di seguito la ripartizione degli stabilimenti di soglia superiore e inferiore situati in Regione Lombardia, in base ai dati forniti da ISPRA ed aggiornati al gennaio 2018.
L'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore notificati in Regione Lombardia è riportato nel Sub Allegato 1A. 2.3 Elenco degli stabilimenti contemplati nel Piano regionale (gennaio 2018) Si riporta di seguito la distribuzione regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante suddivisi per soglia, per tipologia di attività (Tab. 1) e per provincia (Tab. 2) presenti sul territorio lombardo (categorie individuate nell'elenco ISPRA aggiornamento al gennaio 2018).
[SSS - Stabilimento di soglia superiore e SSI - Stabilimento di soglia inferiore] Fonte: Elenco ISPRA (gennaio 2018). 2.4 Elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino, o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante L'elenco degli stabilimenti che presentano un possibile effetto domino, come definito nell'allegato E del Decreto, o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante (ad es. stabilimenti localizzati in aree soggette a pericoli indotti da fenomeni naturali, quali terremoti o inondazioni, ovvero vulnerabili dal punto di vista della sicurezza esterna), potrà essere efficacemente compilato solo ad esito del completamento delle procedure di cui all'art. 19 del Decreto. È pertanto presumibile che solo successivamente sarà possibile integrare in maniera esaustiva questi aspetti nella programmazione ispettiva. Particolare rilievo presenta per l'individuazione dell'effetto domino, il coordinamento con il CTR, autorità competente per i controlli degli stabilimenti di soglia superiore, in primo luogo attraverso lo scambio delle informazioni disponibili. |
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