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Deliberaz. G.R. Lazio 27/02/2018, n. 132

Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio, di concerto con l’Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

- il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche, ed in particolare gli articoli da 86 a 88;

- la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

- la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

- la direttiva 2003/35/CE recante “Partecipazione del pubblico nell’elaborazioni di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla Giustizia”;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato A - Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale


Premessa

Con il d.lgs. n. 104/2017 sono state introdotte delle sostanziali modifiche alla disciplina vigente del d.lgs. n. 152/2006 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale e regionale, nonché al comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 241/1990, rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-ter, secondo la procedura dettata dall’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006.

A tal proposito si è reso necessario per la Regione Lazio definire gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale a seguito dell’introduzione dell’articolo 27-bis che prevede il “provvedimento autorizzatorio unico regionale”.

Il nuovo decreto ha ridefinito anche il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all’articolo 19, rendendolo più snello sia nelle modalità di attivazione che nei contenuti documentali da allegare all’istanza.

Significativa è anche la riformulazione dell’articolo 28 - “Monitoraggio” del d.lgs. 152/2006, che prevede la possibilità di ricorrere alla sottoscrizione di apposite convenzioni e/o protocolli di intesa con l’ARPA Lazio, le ASL o con altri soggetti pubblici che possono essere individuati, per le proprie competenze, quali Enti vigilanti ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, con costi a carico dei proponenti.

Nelle more dell’esercizio della potestà legislativa regionale volta al recepimento delle modifiche sopra richiamate, si individuano le modalità operative per le procedure di compatibiltà ambientale di nuova attivazione, ferme restando le disposizioni generali stabilite nella parte seconda del d.lgs. 152/2006, alle quali si rimanda per tutte le definizioni e per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento.

Tutta la modulistica inerente le procedure di compatibilità ambientale, opportunamente adeguata alle presenti disposizioni, sarà reperibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.


1. Aspetti generali

1.1 Autorità Competente

Ai sensi dell’Allegato B al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e in base all’attuale assetto organizzativo delle direzioni regionali competenti per materia:

- per le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), l’Autorità competente in sede regionale è l’Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti,

- per le procedure di valutazione d’incidenza (VIncA), l’Autorità competente in sede regionale è l’Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti,

- Per le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), l’Autorità competente in sede regionale è l’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità.

In caso di successive variazioni, le singole Autorità competenti sono indicate nelle rispettive pagine dedicate del sito web istituzionale.


1.2 Fase preliminare di prescreening

Prima dell’avvio delle procedure descritte nei paragrafi successivi, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase preliminare di prescreening con l’Autorità Competente per la VIA, al fine di definire la procedura più idonea per l’intervento in esame e la portata delle informazioni necessarie per la successiva fase istruttoria.

La fase di prescreening ha carattere informale e può svolgersi previo appuntamento con l’Autorità Competente per la VIA; tale fase è finalizzata a migliorare la tempistica e le modalità di svolgimento dei successivi momenti procedurali di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.

Nella fase di prescreening possono essere coinvolte anche altre strutture regionali interessate dalle procedure.


1.3 Procedure

Le presenti disposizioni forniscono le modalità operative per lo svolgimento delle seguenti procedure alla previste dalla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

- valutazione preliminare della procedura da avviare (art. 6, co. 9 del d.lgs. 152/2006);

- verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 19 del d.lgs. 152/2006);

- procedura di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art. 20 del d.lgs. 152/2006);

- procedura di consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale - SIA (art. 21 del d.lgs. 152/2006);

- Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del d.lgs. 152/2006);

- verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio (art. 28 del d.lgs. 152/2006).


2. Valutazione preliminare della procedura da avviare (art. 6, co. 9 del d.lgs. 152/2006)

2.1 Campo di applicazione

La valutazione preliminare può essere richiesta dal proponente per i progetti che riguardano modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 per i quali il proponente presume l’assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Sono escluse le modifiche o estensioni di progetti di competenza delle Regioni da sottoporre a VIA che comportano il superamento degli eventuali valori limite stabiliti nell’allegato III (co. 7 lettera d) dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006).

Con decreto direttoriale n. 239/2017 recante “Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104” il Ministero dell’Ambiente ha emanato le liste di controllo previste dall’art. 25 co. 1 del d.lgs. 104/2017, che sono utilizzate dai proponenti ai fini della valutazione preliminare.


2.2 Procedura

Il proponente richiede la valutazione preliminare trasmettendo l’istanza corredata dagli adeguati elementi informativi previsti dalla modulistica/lista di controllo, in formato digitale, disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Autorità Competente per la VIA comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA o a Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006.

Sono ritenute improcedibili le istanze non accompagnate dalla documentazione prevista nella modulistica/lista di controllo.

Nel caso in cui l’esito della valutazione preliminare determini la necessità di una VIA, l’Autorità competente può richiedere al proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui all’art. 21 del d.lgs. 152/2006 (descrtta nel paragrafo 5).


3. Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (art. 19 del d.lgs. 152/2006)

3.1 Campo di applicazione

La verifica di assoggettabilità alla VIA è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA.

La verifica di assoggettabilità a VIA precede l’indizione della eventuale conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 14-ter della l. 241/1990 da parte dell’amministrazione procedente (ad es. Comune, Provincia o Città metropolitana) e l’esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l’indizione della predetta conferenza ai fini del rilascio, da parte dei soggetti competenti, delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento.

La verifica di assoggettabilità a VIA, ferme restando le successive indicazioni procedurali, può essere attivata dal proponente contestualmente all’indizione della conferenza di servizi istruttoria (art. 14, co. 1 della l. 241/1990) o preliminare (art. 14, co. 3 della l. 241/1990) da parte dell’amministrazione procedente.

Nel caso in cui l’esito della verifica di assoggettabilità determini la necessità di sottoporre il progetto a VIA, la conferenza di servizi decisoria è svolta nell’ambito dell’iter di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, descritto nel successivo paragrafo 6.

La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

- i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti;

- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell’allegato III per le quali il progetto dovrà essere sottoposto direttamente a VIA;

- progetti che derivano dall’esito della procedura di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 co. 9 del d.lgs. 152/2006 (descritta nel paragrafo 2).

Si evidenzia che i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla l. 394/1991 ed istituite ai sensi della l.r. 29/1997 nel territorio della Regione Lazio, e/o all’interno di siti della rete Natura 2000, sono sottoposti direttamente a VIA, considerando anche l’applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal già citato decreto ministeriale n. 52/2015.

Si precisa che l’applicazione delle soglie per l’assoggettabilità alla procedura di verifica tiene conto della capacità produttiva massima dell’impianto in progetto, correlata pertanto al massimo inquinamento potenziale generato dallo stesso una volta in esercizio N1. Tale capacità massima dipende da caratteristiche tecnico-gestionali dell’impianto ed in casi semplici corrisponde ai “dati di targa” delle singole apparecchiature che si prevede di installare.


3.2 Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa a progetti in variante

La conformità urbanistica è acquisita prima della presentazione dell’istanza di verifica, espletando la procedura di variante urbanistica ordinaria, secondo la normativa vigente, incluse le procedure di Valutazione Ambientale Strategica sulle modifiche al piano urbanistico comunale.

Per le verifiche di assoggettabilità alla VIA relative ai soli progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale N2, all’istanza sono allegati, solo se il previo assenso in merito alla fattibilità della variante è richiesto dalla specifica normativa di settore, l’approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale, nel caso di opera pubblica, ovvero un atto di indirizzi dell’Organo politico collegiale.

Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, per le varianti derivanti dall’approvazione di tali progetti, la valutazione ambientale strategica non è necessaria, in quanto configurabili, ai sensi dell’art. 6, co. 12 del d.lgs. 152/2006, come “modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi”.


3.3 Presentazione dell’istanza

La procedura di verifica è regolamentata dall’art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed è richiesta dal proponente, trasmettendo apposita istanza corredata da adeguati elementi informativi, come da modulistica disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

Il proponente allega all’istanza:

- lo Studio Preliminare ambientale, redatto in conformità all’Allegato IV bis del d. lgs. 152/2006 e secondo quanto indicato nel paragrafo 3.6; solo per le procedure integrate di verifica di assoggettabilità alla VIA - VIncA lo Studio contiene un apposito capitolo redatto secondo l’allegato G del d.P.R. 357/1997 (Studio di Incidenza);

- elenco degli Enti e delle Amministrazioni coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista firmatario dello Studio Preliminare Ambientale nella quale lo stesso dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale del progetto, come indicate dal d.P.R. 328/2001;

- documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti: quietanza del versamento, dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri (completa di documento di identità del dichiarante), quadro tecnico economico del progetto (ove necessario);

- documentazione attestante la conformità dell’opera alle previsioni pianificatorie e della destinazione dei suoli nonché l’inesistenza di gravami di uso civico;

in alternativa, nel caso di progetti in procedura di variante “semplificata” e solo se richiesto dalla specifica normativa di settore, Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del progetto preliminare, nel caso di opera pubblica, ovvero atto di indirizzi dell’Organo politico collegiale che attesti il previo assenso al progetto ed al conseguimento della variante;

- documentazione attestante la legittimità delle preesistenze, in caso di progetti su opere o interventi già realizzati;

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