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Sent.C. Cass. 06/02/1990, n. 827

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Obbligo di iscrizione - Soggetti esonerati ex art. 21, 5° c. L. 1981 n. 6 - Individuazione.
1. L'art. 21, 5° c. L. 3 gennaio 1981 n. 6, disponendo che sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti i professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, esonera dall'obbligo dell'iscrizione alla Cassa solo i professionisti tenuti ad una forma di previdenza obbligatoria in relazione allo svolgimento attuale di attività lavorativa dipendente e non anche quelli che fruiscano di trattamento pensionistico in conseguenza di un precedente rapporto di lavoro subordinato, per il quale sia stato soddisfatto il relativo obbligo contributivo, atteso che il conseguimento della prestazione pensionistica fa cessare l'iscrizione del professionista beneficiario alla relativa forma di contribuzione.

1. Ved. Cass. 11 aprile 1988 n. 2858 R; Cass. 29 gennaio 1988 n. 818 R
L. 3 gennaio 1981 n. 6, art. 21, 5° c.R

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