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Sent.C. Cass. 02/11/1990, n. 10555

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1. Ingegneri e architetti - Architetto incaricato dal Comune di redigere un programma pluriennale di attuazione - Assunzione di incarichi da privati - Divieto ex art. 41 bis L. 1942 n. 1150 - Sanzione disciplinare del Consiglio dell'ordine.
1. Nei confronti dell'architetto officiato dal Comune della redazione di un programma pluriennale di attuazione, opera (sino alla sua definitiva approvazione) il divieto (temporaneo) di assumere da privati incarichi di progettazione ai sensi dell'art. 41 bis L. 17 agosto 1942 n. 1150 (introdotto dall'art. 14 L. 6 agosto 1967 n. 765), in considerazione dell'equiparabilità di detto programma agli strumenti urbanistici contemplati da tale norma; l'inosservanza del divieto medesimo giustifica l'applicazione di sanzione disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine, vertendosi in tema di regole di deontologia professionale.


R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 43 e 45R; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 bis; RL. 6 agosto 1967 n. 765, art. 14R; L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 13R

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