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Sent. C. Cass. 27/12/1994, n. 11188

45437 45437
1. Edilizia ed urbanistica - Parcheggi - Aree di parcheggio - Vincolo ex art. 41 sexies L. 1942 n. 1150 - Alienazione di appartamenti in violazione - Obbligo di risarcimento danni. 2. Edilizia ed urbanistica - Parcheggi - Aree di parcheggio - Vincolo ex art. 41 sexies L. 1942 n. 1150 - Modifica della superficie o trasferimento altrove del vincolo - Esclusione. 3. Edilizia ed urbanistica - Parcheggi - Aree di parcheggio - Vincolo ex art. 41 sexies L. 1942 n. 1150 - Vendita di appartamenti - Riserva dell'area al venditore - Nullità - Integrazione ope legis del contratto - Diritto del venditore ad ulteriore corrispettivo - Riconoscimento anche d'ufficio - Criterio di determinazione.
1. Colui che aliena gli appartamenti di un immobile eludendo il vincolo di destinazione dell'area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150 (aggiunto dall'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765) viola una norma edilizia ed, ai sensi dell'art. 872 2° c. C.c., è tenuto, perciò, al risarcimento del danno nei confronti dei soggetti che sono stati privati del diritto di godimento dell'area di parcheggio loro attribuito da una norma pubblicistica incidente sul regime della proprietà privata. 2. Le parti non possono consensualmente modificare la superficie dell'area destinata a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150, né possono trasferire altrove il vincolo, che sorge da un atto amministrativo, la concessione cioè, ad aedificandum, modificabile solo con successiva concessione in variante della stessa Amministrazione. 3. La nullità della clausola che riserva al venditore dei singoli appartamenti dell'edificio la proprietà ed il godimento dell'area di parcheggio costruita secondo le disposizioni dell'art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150 comporta l'integrazione, ope legis del contratto con l'attribuzione, in favore degli acquirenti delle unità immobiliari, del diritto reale d'uso della predetta area ed il riconoscimento, anche d'ufficio, del diritto del venditore ad un ulteriore corrispettivo, da determinare, in mancanza d'accordo tra le parti, secondo il tipo di godimento che viene attribuito, perché la sostituzione di diritto delle clausole nulle con la norma imperativa violata, ai sensi dell'art. 1419 2° c. C.c., ponendosi solo come limite dell'autonomia privata, può incidere sull'intera operazione economica in modo da non alterarne l'equilibrio voluto ai contraenti.

1a. Ved. nota 1a. a C. Stato IV 4 ottobre 1994 n. 1100.R
Cod. civ. art. 872 Cod. civ. art. 1492 1. a 3. L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies R, L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18 R

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