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Sent.C. Cass. 29/10/1994, n. 8941

45342 45342
1. Professionisti - Incarico professionale - Progettazione di costruzione in contrasto con normativa urbanistica - Oggetto impossibile o contrario a norme imperative o di ordine pubblico - Inconfigurabilità.
1. L'oggetto del contratto d'opera professionale per la progettazione di una costruzione in contrasto con la normativa urbanistica non è giuridicamente impossibile né contrario a norme imperative o di ordine pubblico, dovendosi escludere la presenza, nell'ordinamento vigente, di norme o principî di ordine pubblico desumibili dal sistema delle norme imperative che vietino la predetta progettazione o, comunque, influiscano sulla sua giuridica possibilità: infatti, da un lato, l'art. 20 L. 28 febbraio 1985 n. 47 considera solo le attività di costruzione e lottizzazione dei soggetti (titolare della concessione, committente, costruttore e direttore dei lavori) che in vario modo partecipano all'esecuzione dell'attività illecita, tra i quali non vi è il progettista che non abbia assunto anche la direzione dei lavori, mentre l'art. 27, 7° c., L. 17 agosto 1942 n. 1150 configura una responsabilità amministrativa del progettista solo per le spese relative alla demolizione o riduzione in pristino dell'opera in ordine alle quali sia stato disposto l'annullamento della concessione edilizia e, d'altro lato, la ratio che informa la previsione degli illeciti urbanistici e delle varie sanzioni che ne conseguono deve essere ravvisata nel divieto di incidere, in difformità delle prescrizioni e al di fuori dei controlli fissati dalle norme giuridiche, sul territorio, sia fisicamente, mediante l'attività di costruzione in senso stretto e con opere di carattere urbanistico, sia con atti negoziali che comportino una destinazione edilizia, e non anche quella di precludere le attività concettuali, come la progettazione, che, di per sé inidonee a produrre un mutamento fisico giuridico del territorio, possono eventualmente, ma non necessariamente, avere una funzione preparatoria alla realizzazione dell'illecito edile e rimangono, quindi, possibili anche quando, per la presenza di norme che ne vietino l'attività di realizzazione, risultino, poi, concretamente inutilizzabili.

1. Ved., sulla illiceità del contratto, Cass. 10 agosto 1977 n. 3690[R=W10AG773690] e 21 aprile 1949 n. 959.[R=W21A49959] 1a. Ved. nota 1a. a Csi 29 ottobre 1994 n. 396R.
[C.c. artt. 1346, 1418 e 2229 ; Legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, art. 27 R; L. 6 agosto 1965 n. 765R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 20 R

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