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Sent. C. Cass. pen. 13/01/1994, n. 4614

45161 45161
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Sospensione del procedimento penale - Condizioni.
1. Ai fini della sospensione del processo penale per violazioni edilizie, prevista dall'art. 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47 con riferimento al procedimento amministrativo in sanatoria, è necessaria una richiesta di concessione in sanatoria non essendo sufficiente un qualunque provvedimento o atto amministrativo o domanda. (Fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto che la deliberazione della Giunta comunale, alla quale si accoglieva la domanda di rateizzazione dell'oblazione, non potesse tenere luogo alla domanda di concessione in sanatoria).

1a. Ved. nota 1a. a Cass. 7 aprile 1994 n. 3292.R
L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 22 R

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